GDPR e CODICE PRIVACY in un unico strumento – Novità editoriale!

SCOPRI IL VOLUME →

Dal 1933 Editoria | Formazione | Consulenza

Aree tematiche: Compliance normativa · Pubblica amministrazione

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi: quadro applicativo aggiornato

di: Rosalisa Lancia

Tempo di lettura:27–41 minuti

PNA 2025, Delibera ricognitiva ANAC n. 464/2025, nuovi schemi dichiarativi della Delibera ANAC n. 92/2026, ruolo del RPCT, vigilanza e controlli sulle dichiarazioni

Introduzione

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 rappresenta uno degli strumenti più incisivi del sistema nazionale di prevenzione della corruzione, configurandosi come presidio normativo essenziale per la tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Adottato in attuazione dell’art. 1, co. 49 e 50, della L. n. 190 del 6 novembre 2012, il decreto delinea un sistema articolato di cause di inconferibilità e incompatibilità che operano come barriere preventive contro situazioni di conflitto di interessi strutturale.

La disciplina si inserisce nel più ampio quadro delle misure anticorruzione introdotte dalla riforma del 2012, che ha ridefinito l’approccio alla prevenzione della corruzione secondo una logica non più meramente repressiva ma preventiva e sistemica. Il decreto n. 39/2013 predetermina ipotesi assolute e tassative di conflitto di interessi che o precludono a monte l’accesso alla funzione o impediscono il contestuale svolgimento di diversi ruoli, rispondendo alla constatazione che talune situazioni personali dell’agente determinano una condizione ineliminabile di conflitto di interessi non altrimenti neutralizzabile attraverso le ordinarie misure di gestione del conflitto.

Il sistema di vigilanza sull’osservanza di tali disposizioni è affidato all’azione sinergica di due soggetti:

  • il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascuna amministrazione, che esercita la vigilanza interna, e
  • l’Autorità nazionale anticorruzione, che svolge la vigilanza esterna.

La duplice articolazione garantisce un controllo capillare e sistematico, assicurando al contempo un presidio di garanzia attraverso l’intervento dell’Autorità indipendente, secondo una dialettica che si articola in via preventiva e in fase di accertamento per garantire il pieno rispetto della normativa.

Nel biennio 2025-2026 il quadro applicativo è stato significativamente riordinato: il PNA 2025, approvato in via definitiva con Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026, dedica una Parte speciale al d.lgs. n. 39/2013; la Delibera ANAC n. 464/2025 ridefinisce il sistema della vigilanza e dell’accertamento; la Delibera ANAC n. 92/2026 introduce dieci schemi standardizzati per le dichiarazioni ex art. 20.

I tre interventi compongono oggi un sistema unitario, nel quale dichiarazione, verifica, decisione, monitoraggio e vigilanza sono fasi di un medesimo processo di prevenzione.

 

Quadro normativo e recenti modifiche

Il quadro normativo in materia di inconferibilità e incompatibilità ha subito significative modifiche negli ultimi anni, che hanno inciso profondamente sull’applicazione pratica della disciplina.

Le modifiche apportate negli ultimi anni rispondono all’esigenza di correggere eccessi di rigidità emersi nell’applicazione pratica della normativa senza compromettere l’efficacia preventiva della disciplina. La ratio complessiva appare orientata verso un bilanciamento più equilibrato tra l’esigenza di prevenire conflitti di interessi e la necessità di garantire funzionalità operativa alle amministrazioni, perseguendo la volontà del legislatore di perfezionare un sistema che, pur mantenendo la sua funzione preventiva essenziale, risulti più flessibile e adattabile alle concrete esigenze operative delle amministrazioni pubbliche.

Come anche evidenziato dalla Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025, gli interventi normativi hanno riguardato principalmente gli articoli 4, 7 e 12 del D.Lgs. n. 39/2013, come di seguito specificato.

Articolo 4[1]

La modifica più rilevante ha interessato l’art.4 del decreto, attraverso la legge n. 21 del 5 marzo 2024[2], che ha introdotto importanti novità sia sul piano temporale che sostanziale. Il periodo di raffreddamento è stato ridotto da due anni a un anno, mentre è stata introdotta una nuova causa di esclusione dell’inconferibilità quando l’incarico, la carica o l’attività professionale abbiano avuto carattere occasionale o non esecutivo o di controllo. Per mitigare gli effetti di tale esclusione, il legislatore ha previsto l’obbligo di adottare presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.
La modifica dell’articolo rivela una duplice finalità. Da un lato, la riduzione del periodo di raffreddamento da due anni a un anno risponde all’esigenza di attenuare l’eccessiva rigidità del sistema originario, che poteva comportare difficoltà operative per le amministrazioni nell’individuazione di figure professionali qualificate.
Dall’altro lato, l’introduzione della causa di esclusione per incarichi di carattere “occasionale o non esecutivo o di controllo” mira a evitare l’applicazione automatica e indiscriminata dei divieti a situazioni che, per loro natura, non comportano un effettivo rischio di conflitto di interessi strutturale. Tuttavia, per bilanciare questa flessibilità, il legislatore ha previsto l’obbligo di adottare presidi organizzativi e di trasparenza, dimostrando la volontà di mantenere un controllo sostanziale sui potenziali conflitti.
Il PNA 2025 precisa che le condizioni di esclusione previste dall’art. 4, comma 1-bis, devono essere valutate in concreto e non sulla base della sola qualificazione formale dell’attività. Assumono rilievo, tra gli altri elementi, durata, complessità, organizzazione richiesta, responsabilità assunta, remunerazione e capacità effettiva di incidere sulle decisioni dell’ente; per le attività non esecutive o di mero controllo occorre verificare l’assenza di un concreto ruolo gestionale. In presenza dell’esimente restano comunque necessari i presìdi organizzativi e di trasparenza richiesti dalla norma.

Articolo 7[3]

L’articolo 7 del decreto ha subito una complessa evoluzione normativa. Inizialmente inciso dalla Corte Costituzionale[4], che ha ridisegnato i confini della fattispecie di inconferibilità, è stato successivamente oggetto di abrogazione parziale. Il DL n. 202/2024[5] ha disposto l’abrogazione dell’intero comma 2 dell’articolo 7, mentre il DL n. 25/2025[6] ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 2, modificando sostanzialmente la causa di inconferibilità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b). Infine, la L. n. 112/2025 ha abrogato anche l’articolo 7, comma 1.
Le diverse modifiche dell’articolo riflettono una complessa evoluzione che ha portato alla sua integrale abrogazione. Restano tuttavia rilevanti, per i conferimenti anteriori alle rispettive abrogazioni, le disposizioni vigenti al momento dell’adozione dell’atto di conferimento. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98 del 2024, aveva già inciso sul perimetro applicativo della disposizione, evidenziando i limiti della delega legislativa.
Ai fini applicativi assume quindi rilievo il principio del tempus regit actum: il PNA 2025 ricostruisce il regime intertemporale e chiarisce che i divieti dell’abrogato art. 7 continuano ad applicarsi ai conferimenti effettuati quando le singole disposizioni erano ancora vigenti. Le cause di incompatibilità previste dagli artt. 11 e 12 restano invece ferme, non essendo state coinvolte dall’abrogazione dell’art. 7.

Articolo 12[7]

L’articolo 12 è stato modificato dal decreto-legge n. 25/2025, che ha inserito il nuovo comma 4-bis, stabilendo che le incompatibilità previste dall’articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico.
Il nuovo comma 4-bis delimita espressamente l’ambito delle incompatibilità dell’art. 12, escludendone l’applicazione ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico. La previsione opera nei limiti del suo dato testuale e non incide sulle altre fattispecie di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto.

Servizi pubblici locali: il raccordo con il d.lgs. n. 201/2022

Il PNA 2025 dedica inoltre uno specifico approfondimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022 in materia di servizi pubblici locali. ANAC ne afferma l’autonomia funzionale e il carattere aggiuntivo rispetto al d.lgs. n. 39/2013: per gli incarichi ricadenti nel relativo perimetro sussistono gli obblighi dichiarativi, il potere di controllo del RPCT e la vigilanza di ANAC. L’ente può integrare i propri modelli ex art. 20 con le fattispecie del d.lgs. n. 201/2022 oppure acquisire una dichiarazione autonoma.

Approfondimento consigliato da LEGIS

Quadro regolamentare di riferimento: i contributi di ANAC

L’attività di regolazione e indirizzo dell’ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità si è sviluppata attraverso un percorso evolutivo che, dalla Delibera n. 833/2016, conduce oggi al sistema integrato delineato dal PNA 2025, dalla Delibera n. 464/2025 e dalla Delibera n. 92/2026.

Delibera n. 833/2016

La prima sistematizzazione organica della materia era stata fornita dalla delibera n. 833 del 3 agosto 2016, che aveva delineato i principi fondamentali dell’attività di vigilanza e accertamento. Tale delibera aveva chiarito i rapporti tra ANAC e il RPCT, definendo le modalità operative per l’esercizio dei rispettivi poteri di controllo e stabilendo le procedure per l’accertamento delle violazioni.

Piano Nazionale Anticorruzione 2022

PNA 2022 ha fornito indicazioni sui processi di acquisizione delle dichiarazioni ex articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013 e sulle modalità di verifica delle stesse, anticipando molte delle indicazioni che sono state poi sistematizzate nella Delibera ANAC n. 464/2025.
Le indicazioni del PNA 2022 conservano utilità nei limiti in cui siano compatibili con il più recente PNA 2025, che costituisce oggi il riferimento aggiornato per la materia.

Piano Nazionale Anticorruzione 2025

Il PNA 2025, approvato definitivamente con Delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026, dedica una specifica Parte speciale al d.lgs. n. 39/2013. L’approfondimento ricostruisce le novità degli artt. 4, 7 e 12, il rapporto con il d.lgs. n. 201/2022, i rapporti tra vigilanza interna ed esterna e contiene un vademecum operativo per i soggetti coinvolti nel conferimento. Gli schemi esplicativi allegati al PNA hanno funzione ricognitiva e di supporto: aiutano a collegare incarico da conferire, incarichi o attività di provenienza e possibili cause ostative, senza sostituire la valutazione giuridica del caso concreto.

Delibera ANAC n. 464/2025

La Delibera n. 464 del 26 novembre 2025 rappresenta riferimento essenziale del nuovo assetto, fornendo indicazioni aggiornate per l’esercizio dell’attività di vigilanza e accertamento da parte dell’ANAC e dei RPCT. La delibera si integra con il PNA 2025 e supera espressamente la precedente Delibera n. 833/2016.
La delibera chiarisce definitivamente i confini e i margini di intervento dell’attività di vigilanza e di accertamento dell’ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità, soprattutto ponendoli in relazione con i compiti assegnati al RPCT, e fornisce indicazioni specifiche sui rapporti tra vigilanza interna ed esterna.

Delibera ANAC n. 92/2026: i nuovi schemi dichiarativi

Con la Delibera n. 92 dell’11 marzo 2026 ANAC ha approvato dieci schemi standardizzati relativi alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. L’utilizzo dei modelli è su base volontaria ed è stato avviato in sperimentazione per dodici mesi. La standardizzazione mira a migliorare completezza, omogeneità e verificabilità delle informazioni, ferma restando la responsabilità dell’amministrazione nell’istruttoria e nel controllo. In fase di pubblicazione deve essere oscurata l’eventuale firma autografa del dichiarante.
La Delibera n. 92/2026 completa quindi il quadro operativo: il PNA 2025 fornisce la logica di processo e gli schemi esplicativi delle fattispecie; la Delibera n. 464/2025 disciplina vigilanza, accertamento e rapporti tra RPCT e ANAC; la Delibera n. 92/2026 interviene sulla qualità e sulla standardizzazione delle dichiarazioni.

Prime applicazioni nell’anno 2026

La prassi del 2026 conferma l’impostazione sostanziale e procedurale del nuovo quadro. Nel parere ANAC del 24 marzo 2026 (fasc. 895/2026), ad esempio, l’Autorità ha ribadito che la separazione legale non fa venir meno lo status di coniuge ai fini dell’incompatibilità di cui all’art. 10, comma 2, e ha ritenuto coerenti con il PNA 2025 e con la Delibera n. 464/2025 le misure organizzative adottate dal RPCT, tra cui l’informazione tempestiva all’organo conferente e l’informativa preventiva al dichiarante. L’indicazione conferma che la corretta gestione della materia richiede non soltanto l’applicazione tassativa delle fattispecie, ma anche procedure interne capaci di far emergere tempestivamente le circostanze rilevanti.

La vigilanza sul rispetto del D.Lgs. 39/2013

La Delibera ANAC n. 464/2025, letta congiuntamente al PNA 2025 e, per la fase dichiarativa, alla Delibera n. 92/2026, costituisce oggi il riferimento operativo fondamentale per la corretta applicazione del d.lgs. n. 39/2013 e fornisce il seguente essenziale supporto:

  • chiarisce ruoli e responsabilità;
  • definisce un sistema bilanciato tra controlli interni e controlli esterni;
  • rafforza la prevenzione dei conflitti di interesse strutturali;
  • impone un approccio metodico, documentato e trasparente.

La disamina di ruoli e responsabilità è la chiave di lettura dell’intera delibera e facilita la comprensione e l’interpretazione, chiarendo l’azione sinergica che, con riguardo alla vigilanza, il D.Lgs. 39/2013 ha attribuito congiuntamente al RPCT dell’ente e ad ANAC

Ruolo di vigilanza di ANAC: la vigilanza esterna

Il ruolo di vigilanza dell’ANAC, definito “esterno”, trova il suo fondamento nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2013, che, al comma 1, attribuisce all’Autorità il potere di vigilare sul rispetto delle disposizioni del decreto da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Tale vigilanza si esprime, specificatamente, attraverso due distinte fattispecie[8]:

  1. il potere di sospendere i procedimenti di conferimento, delineato dall’articolo 16, comma 2, e
  2. il potere di accertamento di singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 16, comma 1.

Il potere di sospensione della procedura di conferimento dell’incarico è finalizzato a richiamare l’attenzione dell’amministrazione sulla possibile esistenza di cause di inconferibilità. Si tratta di una misura di tipo cautelare e collaborativo, che serve a richiamare l’amministrazione sul rispetto della disciplina in materia di inconferibilità. L’amministrazione può comunque procedere al conferimento dell’incarico, naturalmente previa adeguata motivazione che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi dell’ANAC.
Il potere di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, al contrario, è una vera e propria fase di vigilanza ispettiva che si aziona quando ANAC riceva una segnalazione da terzi, dallo stesso RPCT oppure quando proceda d’ufficio.
L’accertamento è svolto dall’Autorità nel rispetto del principio del contraddittorio, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e secondo i principi della L. 241/1990. Il procedimento si conclude con l’adozione di una delibera che può accertare la ricorrenza dell’ipotesi di inconferibilità/incompatibilità e che viene pubblicata sul sito dell’Autorità, ovvero con l’adozione di una delibera di archiviazione ove manchi anche solo un presupposto tra quelli previsti dal legislatore.

Il collegamento tra la vigilanza esterna di ANAC e l’attività del RPCT

Il provvedimento di ANAC che accerta la ricorrenza di un’ipotesi di inconferibilità o incompatibilità, viene comunicato al RPCT nominato nelle amministrazioni e negli enti coinvolti nel procedimento.
La comunicazione non ha carattere meramente informativo, ma impone al RPCT specifici obblighi di attuazione. Come chiarito dalla stessa delibera, il Responsabile “è tenuto, in esecuzione del contenuto dispositivo del provvedimento dell’ANAC, ad intraprendere una serie di azioni e ad adottare una serie di atti di propria competenza“.

Ed infatti, il RPCT deve procedere come segue:

  1. Caso di inconferibilità accertata

Il RPCT è tenuto a:

  • comunicare al soggetto interessato l’inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, fornendo ausilio all’ente nell’adozione dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di nullità;
  • contestare all’organo conferente la violazione ai sensi degli artt. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 39/2013, avviando il procedimento per la verifica dell’elemento psicologico (dolo/colpa) ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva
  1. Caso di incompatibilità accertata:

Il RPCT è tenuto a:

  • Contestare all’interessato l’acclarata situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto, concedendo il termine perentorio di 15 giorni per consentire l’opzione tra i due incarichi
  1. Caso di dichiarazioni mendaci

Il RPCT è tenuto a

  • Avviare il procedimento per l’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art. 20, comma 5, del decreto (interdizione quinquennale), previo accertamento della mendacità della dichiarazione resa dall’interessato

L’accertamento disposto da ANAC ha carattere vincolante[9]. La delibera chiarisce che “a seguito dell’intervenuto accertamento, le parti coinvolte devono adeguarsi a quanto statuito dall’Autorità non potendosi, cioè, discostare dal suo contenuto dispositivo“, fermo restando il diritto di impugnazione giurisdizionale.
Va da sé che il RPCT non ha quindi alcun potere valutativo residuo sulla sussistenza della causa di inconferibilità o incompatibilità già accertata da ANAC, ma deve limitarsi a dare esecuzione al provvedimento dell’Autorità[10].

Approfondimento consigliato da LEGIS

La vigilanza di ANAC sul RPCT

Un aspetto particolarmente significativo del sistema di vigilanza riguarda il controllo dell’ANAC sull’operato del RPCT. L’articolo 16 del decreto si pone come una sorta di valvola di chiusura del sistema, attribuendo all’ANAC il potere di vigilare anche sulla corretta applicazione dell’articolo 15, che disciplina i poteri, le azioni e le attribuzioni del RPCT.
Al RPCT è attribuito l’obbligo di informare ANAC delle situazioni potenzialmente rilevanti ai fini del D.Lgs. 39/2013 quando intercettate durante la propria attività ordinaria di monitoraggio e di controllo. Tale obbligo è essenziale perché consente di sottoporre ad ANAC situazioni connotabili solo dalla verosimiglianza della violazione e agevolando la valutazione di casi controversi che altrimenti l’autorità non avrebbe potuto conoscere.
Poiché ANAC detiene un generale potere di vigilanza sull’intero d.lgs. n. 39/2013, l’Autorità può verificare anche la corretta applicazione dell’art. 15 da parte del RPCT. Rilevano, in particolare, l’omessa attivazione o segnalazione in presenza di elementi significativi, nonché la congruità e legittimità delle determinazioni adottate dal RPCT nei procedimenti di propria competenza.
Da ciò si desume che sia la vigilanza svolta da ANAC d’ufficio o su segnalazione di terzi, sia la vigilanza svolta da ANAC successivamente a valutazioni già compiute dal RPCT conducono ad accertamento costitutivo e destinato a fare stato tra le parti, scardinabile solo a seguito di impugnativa davanti al giudice amministrativo.

 

Ruolo di vigilanza del RPCT

Il ruolo del RPCT nell’ambito della vigilanza interna rappresenta il primo livello di controllo sull’osservanza delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Al RPCT sono demandate, dal D.Lgs. 39/2013, le seguenti attività

  • Definire nella programmazione triennale dell’ente le fasi e le competenze inerenti al processo di acquisizione delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 nonché le modalità di controllo sulla loro veridicità;
  • supportare l’organo conferente nell’iter di conferimento degli incarichi ove insorgano problematiche tecniche relative alla corretta applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013, ferma restando la facoltà di chiedere un parere preventivo ad ANAC;
  • contestare all’interessato, ove abbia rilevato i requisiti costitutivi delle fattispecie, l’esistenza delle situazioni di inconferibilità o l’insorgere di quelle di incompatibilità, avviando il relativo procedimento amministrativo;
  • accertare i presupposti per l’eventuale esercizio dei descritti poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, co. 5, del d.lgs. n. 39/2013;
  • segnalare ad ANAC i casi di possibili violazioni delle regole contenute nel decreto, emerse nello svolgimento dell’ordinaria attività di vigilanza, monitoraggio e controllo.

Il PNA 2025 rafforza questa impostazione in chiave di processo: il RPCT non è un mero destinatario di segnalazioni, ma presidia in modo continuativo il sistema, contribuendo alla programmazione dei controlli, verificando il corretto svolgimento delle fasi dichiarative e attivando i procedimenti di accertamento quando emergano elementi di criticità.

Effetti della vigilanza e gestione delle situazioni di non conformità

Gli effetti dell’attività di vigilanza del RPCT si manifestano attraverso specifici poteri di contestazione e accertamento. Quando il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del decreto o di una situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare l’ANAC.
Nel caso di possibile violazione delle norme in materia di inconferibilità, la contestazione deve essere rivolta sia al soggetto cui l’incarico è stato conferito sia all’organo conferente, in quanto entrambi possono essere destinatari delle conseguenze previste dal decreto. Il procedimento del RPCT comprende due distinti accertamenti: il primo, di natura oggettiva, sulla sussistenza della causa di inconferibilità; il secondo, successivo all’eventuale dichiarazione di nullità, sull’elemento soggettivo dell’organo conferente ai fini dell’art. 18.
La gestione delle situazioni di rilevata inconferibilità da parte del RPCT richiede un approccio metodologico rigoroso.

Nel rispetto del principio del contraddittorio, il RPCT accerta la sussistenza della causa di inconferibilità e, ove essa ricorra, dichiara la nullità della nomina ai sensi dell’art. 17. La legge non individua espressamente il soggetto competente ad adottare l’atto dichiarativo, ma ANAC e la giurisprudenza riconducono tale competenza al RPCT nell’ambito dei poteri attribuiti dall’art. 15.
Una volta dichiarata la nullità dell’incarico inconferibile, il RPCT ai sensi dell’art. 18 è tenuto ad accertare l’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente se del caso comminando le misure inibitorie previste dalla legge ovvero precludendo la possibilità ai componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli di conferire gli incarichi di loro competenza per tre mesi. Tale preclusione si applica solo verso i componenti effettivi e non verso i cessati[11]
Il procedimento sanzionatorio ex art. 18 è di competenza del RPCT ed è autonomo rispetto all’accertamento oggettivo dell’inconferibilità. La verifica dell’elemento soggettivo riguarda l’organo conferente, ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione interdittiva; l’eventuale mendacità della dichiarazione resa dall’incaricato segue invece il distinto regime dell’art. 20, comma 5.
Vale la pena rammentare che la vigente disciplina sulle inconferibilità non richiede la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa per la comminazione della sanzione dell’interdizione, pur tuttavia ANAC da tempo[12] ha ritenuto che la sanzione che vieta all’organo conferente di affidare incarichi per i successivi tre mesi debba essere preceduta da una verifica scrupolosa dell’elemento intenzionale del dolo o della colpa, a pena di censura di incostituzionalità.
Vale infine la pena di sottolineare che il procedimento per comminare l’inibitoria è un procedimento autonomo e separato rispetto a quello finalizzato a dichiarare la nullità dell’incarico inconferibile.

 

Gestione delle situazioni di incompatibilità

Nel caso di incompatibilità, l’articolo 19 prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato. Il RPCT accerta la sussistenza della situazione e la contesta all’interessato, assegnando il termine di 15 giorni per esercitare il diritto di opzione. Se la situazione non viene rimossa nel termine, deve essere adottato il conseguente atto dichiarativo di decadenza dall’incarico sulla base dell’accertamento svolto. L’accertamento della causa di incompatibilità ha natura oggettiva e non richiede la verifica dell’elemento soggettivo prevista, invece, per la sanzione di cui all’art. 18.

Rispetto alle incompatibilità e anche al fine di direzionare la valutazione del RPCT, è necessario sottolineare che lo scopo del decreto 39/2013 è tutelare le cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica oppure da interessi privatistici; tanto vale per confermare che la normativa individua solo ed esclusivamente situazioni di incompatibilità inficianti gli incarichi amministrativi. Il sistema, infatti, è strutturato secondo una logica unidirezionale: sono gli incarichi amministrativi (dirigenziali, di vertice, di amministratore) che diventano incompatibili quando il soggetto assume o mantiene cariche politiche. La ratio è quella di preservare l’imparzialità della gestione amministrativa da condizionamenti politici. Come chiarito dalla giurisprudenza[13], il decreto si fonda sul “principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa”. Le cariche politiche rappresentano l’indirizzo, mentre gli incarichi amministrativi attengono alla gestione: è quest’ultima che deve rimanere immune da condizionamenti politici diretti.

Approfondimento consigliato da LEGIS

Le dichiarazioni ex art. 20: nuovi modelli ANAC, efficacia e controlli

L’art. 20 distingue due momenti dichiarativi: all’atto del conferimento deve essere resa la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità; nel corso dell’incarico deve essere resa annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni devono essere rinnovate anche quando sopravvengano circostanze rilevanti. Dal 2026 le amministrazioni possono utilizzare, su base volontaria, i dieci schemi standardizzati approvati da ANAC con Delibera n. 92/2026, che costituiscono il riferimento operativo più aggiornato per la raccolta delle informazioni.

La dichiarazione sostitutiva costituisce, secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 464 del 26 novembre 2025, un elemento di fondamentale importanza per due ordini di ragioni:

  • da un lato rappresenta condizione di efficacia dell’incarico secondo quanto espressamente dispone l’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 39/2013,
  • dall’altro costituisce un momento di responsabilizzazione del suo autore, il quale è in condizione di conoscere le circostanze fattuali che lo riguardano e che, se correttamente dichiarate, possono essere oggetto di esame nella loro eventuale rilevanza giuridica da parte dei soggetti preposti, evitando così l’incardinamento di situazioni di illegittimità.

Il solo rilascio della dichiarazione da parte del conferitario non appare sufficiente, ma deve essere accompagnato da un set di controlli.
Il sistema di controlli deve articolarsi secondo un approccio metodologico rigoroso che vede nell’organo conferente il primo responsabile della verifica. Come chiarito dalla delibera ANAC, l’organo conferente non può e non deve attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, avrebbe potuto conoscere la causa di inconferibilità o incompatibilità, anche attraverso accertamenti delegati agli uffici o richieste di chiarimenti al nominando. Tale obbligo deriva dalla logica constatazione che l’organo conferente risponde delle conseguenze economiche e giuridiche derivanti dal caducato conferimento.
L’attività di controllo deve svilupparsi attraverso verifiche preventive che precedono il formale conferimento dell’incarico, mediante l’analisi delle circostanze dichiarate e degli elementi conoscibili dall’amministrazione. A ciò si aggiungono controlli successivi, anche a campione, sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni, secondo criteri definiti nella programmazione anticorruzione e nel rispetto degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000. Il PNA 2025 inserisce espressamente il rafforzamento di tali controlli tra gli obiettivi della strategia 2026-2028.

Nelle verifiche preventive assumono valore strategico strumenti quali la consultazione del registro telematico delle imprese e dell’Anagrafe degli amministratori locali, l’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento. Il RPCT, inoltre, svolge un ruolo cruciale in questo sistema, definendo nella programmazione triennale a le fasi e le competenze inerenti al processo di acquisizione delle dichiarazioni nonché le modalità di controllo sulla loro veridicità.

Occorre distinguere tra gli schemi esplicativi allegati al PNA 2025, che aiutano a ricostruire le fattispecie normative, e i modelli dichiarativi approvati con Delibera n. 92/2026, destinati alla concreta resa delle dichiarazioni ex art. 20. I due strumenti sono complementari: i primi supportano la qualificazione giuridica del caso; i secondi rendono più omogenea e tracciabile la raccolta delle informazioni.
Il sistema integrato di dichiarazioni, controlli e schemi standardizzati si inserisce nel più ampio quadro di vigilanza che vede operare sinergicamente il RPCT e l’ANAC, secondo una dialettica che si articola tanto in via preventiva quanto in fase di accertamento.
Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione/Società trasparente secondo l’art. 20, comma 3; in caso di utilizzo dei modelli ANAC deve essere oscurata l’eventuale firma autografa. La pubblicazione non sostituisce il controllo: la dichiarazione è il punto di ingresso dell’istruttoria, non il suo esito.

 

Indicazioni operative per PPAA ed enti

Le norme in materia di inconferibilità e incompatibilità costituiscono una misura di prevenzione della corruzione di carattere strutturale, finalizzata a garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il decreto legislativo n. 39/2013 funge da strumento di prevenzione della corruzione, predeterminando delle ipotesi assolute e tassative di conflitto di interessi che o precludono a monte l’accesso alla funzione o impediscono il contestuale svolgimento di diversi ruoli.
Ciò induce le PA ad attuare sistematicamente le previsioni, sia mediante la previsione di una politica di controllo delle dichiarazioni, sia mediante una procedura.

 

Policy interna

Ogni amministrazione ed ente deve definire una propria strategia interna che disciplini organicamente la gestione degli incarichi soggetti al decreto legislativo n. 39/2013. Tale policy deve essere inserita nella programmazione triennale (sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO o nel PTPCT) e deve specificare i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel processo di conferimento degli incarichi.
In termini operativi, è opportuno che tale disciplina sia tradotta in una procedura interna chiara e tracciabile, che individui chi acquisisce la dichiarazione, chi effettua le verifiche, quali fonti sono consultate, come sono documentati gli esiti, quando interviene il RPCT e quali flussi informativi sono attivati verso ANAC.
La policy deve individuare chiaramente i soggetti responsabili dell’acquisizione delle dichiarazioni ex articolo 20, delle verifiche preliminari e dei controlli successivi. È fondamentale che sia prevista una chiara distinzione tra le competenze dell’organo conferente, del RPCT e degli uffici di supporto, evitando sovrapposizioni o lacune nella catena di controllo.

La policy deve inoltre prevedere le modalità di gestione delle situazioni di emergenza o urgenza, definendo procedure accelerate che garantiscano comunque il rispetto delle verifiche obbligatorie. Deve essere specificato il ruolo del RPCT nel supporto all’organo conferente e le modalità di coordinamento con gli uffici competenti.

Procedura da seguire

La procedura operativa deve articolarsi secondo le fasi delineate dalla Delibera ANAC n. 464/2025 e dal PNA 2025. Il processo deve iniziare con l’individuazione del soggetto candidato ad espletare un incarico rientrante nel perimetro soggettivo di applicazione del decreto.
L’organo conferente deve sottoporre al candidato il modulo di dichiarazione, preferibilmente previa chiara e apposita informativa sui presupposti rilevanti ai fini delle cause di inconferibilità e incompatibilità. A tal fine è opportuno utilizzare o adattare gli schemi dichiarativi approvati con Delibera ANAC n. 92/2026 e mettere a disposizione, come ausilio interpretativo, gli schemi esplicativi allegati al PNA 2025.
Prima del formale conferimento dell’incarico, l’organo conferente, anche per il tramite dell’ufficio o del soggetto preposto, deve acquisire la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e svolgere le verifiche necessarie. La dichiarazione costituisce condizione di efficacia dell’incarico, ma non esonera l’amministrazione dal dovere di valutare gli elementi conosciuti o conoscibili.
Nel corso dell’incarico deve essere acquisita annualmente la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e devono essere gestite tempestivamente le eventuali variazioni comunicate dall’interessato o emerse dai controlli. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 sono pubblicate nella sezione Amministrazione/Società trasparente del sito istituzionale dell’ente conferente.
I criteri di accertamento da utilizzare durante l’istruttoria devono essere basati su parametri oggettivi e verificabili. L’accertamento deve considerare la totalità delle informazioni disponibili, non limitandosi alla sola dichiarazione dell’interessato. L’organo conferente non può attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, avrebbe potuto conoscere la causa di inconferibilità/incompatibilità.
La valutazione deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto delle specificità del caso concreto e delle circostanze fattuali rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta alla verifica della natura occasionale o continuativa dei rapporti pregressi e alla valutazione dell’effettiva capacità di condizionamento delle decisioni dell’ente.
Le modalità di accertamento devono prevedere strumenti di verifica efficaci e proporzionati. L’Autorità raccomanda l’effettuazione di verifiche a campione, secondo criteri stabiliti dall’ente, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità.
Nell’istruttoria assumono valore strategico la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell’Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell’Interno, l’acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica, e il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento.

Per rendere maggiormente efficace ed effettivo il sistema dei controlli, l’ANAC suggerisce di ricordare ai sottoscriventi che l’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli e accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, e di raccomandare alla parte interessata di informare l’amministrazione conferente di ogni circostanza fattuale eventualmente e astrattamente rilevante nell’ottica del decreto.
La fase ordinaria di verifica documentale deve essere tracciata e proporzionata al rischio. Quando dagli accertamenti emerga una possibile causa ostativa e si avvii un procedimento di contestazione o accertamento, deve essere garantito il contraddittorio procedimentale, con possibilità per gli interessati di presentare osservazioni e memorie, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990.
La corretta implementazione di queste indicazioni operative rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’efficacia del sistema di prevenzione della corruzione delineato dal decreto legislativo n. 39/2013, contribuendo a rafforzare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa attraverso un controllo sistematico e rigoroso sui conferimenti degli incarichi pubblici.

Approfondimento consigliato da LEGIS

Conclusioni

L’analisi del sistema di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità delineato dal decreto legislativo n. 39/2013 evidenzia la complessità e l’articolazione di un meccanismo di controllo che si fonda sulla complementarietà tra vigilanza interna ed esterna, secondo una logica di presidio integrato dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
L’evoluzione normativa e regolatoria più recente non si esaurisce nella Delibera ANAC n. 464/2025. Il quadro attuale è definito dal coordinamento tra PNA 2025, Delibera n. 464/2025 e Delibera n. 92/2026, cui si aggiungono le specifiche fattispecie del d.lgs. n. 201/2022 per i servizi pubblici locali e le successive applicazioni di ANAC. Ne emerge un modello che sposta l’attenzione dal mero adempimento dichiarativo alla gestione organizzata dell’intero ciclo dell’incarico.
Il ruolo del RPCT quale garante della vigilanza interna si è progressivamente consolidato, assumendo una dimensione sempre più strategica nell’architettura del sistema di prevenzione e la vigilanza esterna dell’ANAC si configura come elemento di garanzia e di chiusura del sistema, assicurando uniformità di applicazione e controllo di secondo livello sull’operato dei RPCT.
L’efficacia del sistema dipende in misura determinante dalla corretta implementazione delle procedure operative da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati e dalla definizione di policy interne chiare e condivise.
Le recenti modifiche normative, pur introducendo elementi di flessibilità come le cause di esclusione dell’inconferibilità previste dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto, hanno contestualmente rafforzato l’obbligo di adottare presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. Tale approccio conferma l’orientamento del legislatore verso un sistema di prevenzione che coniuga rigore normativo e flessibilità applicativa, mantenendo fermi i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

In conclusione, la conformità al d.lgs. n. 39/2013 richiede oggi un processo coerente e documentato: corretta qualificazione dell’incarico e delle posizioni di provenienza, acquisizione di dichiarazioni complete, verifiche preventive e successive proporzionate, monitoraggio nel tempo, tempestiva attivazione del RPCT in presenza di criticità e raccordo con la vigilanza ANAC. In questa prospettiva, i nuovi modelli standardizzati e gli schemi esplicativi non sono meri formulari, ma strumenti di supporto a una prevenzione sostanziale e verificabile.
Per la modulistica ex art. 20, il riferimento operativo è costituito dai dieci modelli ANAC approvati con Delibera n. 92/2026, da adattare al contesto organizzativo e, ove necessario, da integrare con le specifiche cause previste dal d.lgs. n. 201/2022.

[1] L’attuale formulazione della norma prevede: “Art. 4 – Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

  1. A coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
  2. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
  3. b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
  4. c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

1-bis. Nelle ipotesi in cui l’incarico, la carica o l’attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell’organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti”

[2] “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile ((, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998”.

[3] Abrogato

[4] Sentenza n. 98 del 5 marzo 2024

[5] “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

[6] “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”

[7] L’attuale formulazione della norma prevede: “Art. 12 – Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

  1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
  2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
  3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
  4. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
  5. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
  6. c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
  7. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
  8. a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
  9. b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;
  10. c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l’incarico”

[8] Le due fattispecie di intervento si distinguono significativamente sia nello scopo (la sospensione del procedimento di conferimento ha quasi una natura monitoria verso l’ente che sta conferendo; l’accertamento ha una natura di vigilanza pura), sia perché la sospensione del conferimento interviene preventivamente quando l’incarico non è stato ancora conferito, mentre l’accertamento riguarda incarichi già conferiti rispetto ai quali ANAC valuta la conformità a legge del conferimento e, ove accerti una violazione, si producono le conseguenze previste dal d.lgs. n. 39/2013.

[9] Il Consiglio di Stato (sez. V – 11/01/2018, n. 126) ha chiarito la natura dell’attività di accertamento di ANAC, stabilendo che  “Non appare infatti trattarsi di una mera ricognizione di situazioni in fatto e in diritto, ma di un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici (come tale impugnabile in giustizia amministrativa): tanto che ne possono derivare iniziative conseguenti. Nonostante il nomen iuris, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, comma 1, ha connotazioni particolari. Si tratta di un’espressione di una valutazione circa il procedimento di conferimento dell’incarico in corso o già concluso. L’ANAC “accerta”, nel senso che valuta la conformità a legge del conferimento ad un certo soggetto di un dato incarico dirigenziale o di vertice della pubblica amministrazione o degli altri soggetti per i quali la disciplina trova applicazione. Questa valutazione non si esaurisce in un opinamento, ma è produttiva di conseguenze giuridiche, perciò ha carattere provvedimentale. L’art. 17 d.lgs. 8 aprile 2016, n. 39 prevede poi: “Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”. Nel caso di incarico già conferito, l’ANAC, ove ritenga violata la legge, accerta la nullità dell’atto di suo conferimento”.

[10] Da ultimo Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma sentenza n. 19165 del 2025 secondo cui la delibera ANAC di accertamento dell’inconferibilità adottata ex art. 16, d.lgs. n. 39/2013 ha natura provvedimentale e carattere costitutivo di effetti giuridici, non lasciando alcun potere valutativo residuo in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ente.

[11] La delibera n. 68 del 2015 di Anac stabilisce che la sanzione ex art. 18 non trovi applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell’esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; nondimeno, onde evitare applicazioni elusive del dettato normativo, la sanzione tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo.

 

[12] Delibera ANAC 67/2015.

[13] Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli sentenza n. 4983 del 2014