Premessa
Durante l’esecuzione, una disposizione della direzione lavori, un impedimento o una modifica della sequenza prevista devono essere gestiti mentre le lavorazioni proseguono e la commessa continua a produrre effetti.
Ordini di servizio, verbali, comunicazioni e aggiornamenti del programma nascono quindi per ottenere una decisione, registrare un impedimento, rappresentare uno scostamento o mettere la commessa nelle condizioni di andare avanti. Il loro contenuto risponde prima di tutto a questa esigenza e solo in seguito può assumere un significato diverso.
Se viene contestata la tempestività di una riserva, quegli stessi atti possono essere riletti per ricostruire che cosa l’impresa sapesse già e quali conseguenze fosse in grado di riconoscere in quel momento. Per l’appaltatore le due situazioni hanno un peso diverso: un documento precedente può essere utilizzato per sostenere che il pregiudizio fosse già riconoscibile, mentre dimostrare di avere reagito tempestivamente richiede di ricostruire insieme la sequenza degli atti e le condizioni reali della commessa.
Non basta quindi avere una documentazione ordinata. Conta soprattutto che cosa un atto, scritto per risolvere un problema operativo, fosse già in grado di mostrare sul rapporto tra quel problema e i suoi possibili effetti contrattuali.
Fatto, percepibilità e tempestività della riserva
La disciplina delle riserve lega la conservazione della pretesa alla tempestività della reazione rispetto al fatto che ha prodotto il pregiudizio. Nella pratica, però, quando il fatto si verifica il primo problema dell’impresa è capire come continuare i lavori; solo insieme all’evoluzione della commessa emerge se quel fatto produce anche conseguenze contrattuali.
Per questo conviene distinguere tre momenti che, nella commessa, possono non coincidere. Il primo è il fatto: una disposizione della direzione lavori, un’interferenza, una diversa sequenza esecutiva, l’indisponibilità di un’area. Il secondo è il momento in cui le sue conseguenze cominciano a essere riconoscibili su tempi, risorse o costi. Il terzo è la costruzione completa della pretesa, compresa la quantificazione economica.
Questi momenti si formano attraverso informazioni diverse. Un ordine di servizio o un verbale possono rendere noto il fatto; per capire se stia già incidendo sulla commessa occorre leggerlo insieme al programma e alle condizioni effettive dell’esecuzione. La ricostruzione economica completa può maturare in un momento successivo, quando entrano contabilità, consuntivi, produttività e costi.
È rispetto a questi tre momenti che l’impresa deve capire quando la riserva diventa necessaria. L’art. 115, comma 2[[1]], del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 rinvia all’Allegato II.14 per le modalità e i termini di iscrizione delle riserve e collega alla loro mancata iscrizione la decadenza dal diritto di far valere le pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile. L’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14[[2]] dispone, a pena di decadenza, l’iscrizione sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva è iscritta anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole e all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo; le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. La stessa disposizione richiede, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme; la quantificazione è effettuata in via definitiva, salvo che la riserva sia motivata con riferimento a fatti continuativi, per i quali sono ammesse successive integrazioni o incrementi dell’importo iscritto.
La norma indica dove la riserva deve emergere e collega a quel passaggio una conseguenza decadenziale. In commessa resta da capire quando un problema già noto smette di essere soltanto operativo e comincia a produrre effetti anche sul piano contrattuale [[3]].
Le pronunce richiamate nel seguito riguardano rapporti regolati da discipline anteriori a quella vigente e vengono utilizzate per questioni diverse. Nessuna di esse viene trasferita automaticamente all’art. 7 dell’Allegato II.14; vengono richiamate limitatamente ai profili per i quali la disciplina vigente presenta elementi di continuità con quella precedente.
Sul primo profilo un riscontro utile viene da Cass. civ. 28/10/2024, n. 27830 [[4]]. Con riferimento alla disciplina allora applicabile, la Corte conferma l’orientamento secondo cui, nei fatti ad effetti continuativi, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, quando esso sia percepibile secondo i criteri della normale diligenza, mentre il quantum poteva essere precisato successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole. Sul regime oggi vigente, il profilo della quantificazione va coordinato con l’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14, nei termini appena richiamati.
La stessa ordinanza mostra però che la presenza di un documento precedente non basta, da sola, a stabilire quando il pregiudizio fosse già riconoscibile. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto rilevante, per una delle riserve, la relazione resa dal RUP in sede di accordo bonario; per un’altra ha lasciato ferma la valutazione del giudice d’appello sul momento in cui la conoscenza dei maggiori oneri era effettivamente maturata. Anche qui il documento precedente non basta, da solo, a fissare il momento rilevante: conta ciò che rappresenta e ciò che l’impresa poteva concretamente conoscere in quel momento.
Riepilogo dei tre momenti
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Momento |
Elementi tipici della commessa |
Rilievo ai fini della riserva |
| Conoscenza del fatto | Ordine di servizio, verbale, disposizione, interferenza, condizione esecutiva modificata | Il fatto è noto; resta da verificare se ne sia già concretamente percepibile la possibile incidenza pregiudizievole. |
| Percepibilità del pregiudizio | Programma lavori, risorse mobilitate, riallocabilità, durata prevedibile, effetti sulla sequenza | È il momento rispetto al quale va verificata la necessità di tutela tempestiva. |
| Determinazione della pretesa | Contabilità, consuntivi, produttività effettive, costi, ricostruzione economica | Completa la ricostruzione economica della pretesa. La riserva deve comunque contenere la precisa quantificazione richiesta dall’art. 7, comma 2; per i fatti continuativi sono ammesse successive integrazioni o incrementi. |
Il vuoto documentale non è neutro
Onere dell’appaltatore e documenti della commessa
Cass. civ. 20/09/2022, n. 27451 chiarisce un punto importante per l’appaltatore: quando la tempestività della riserva viene contestata, è l’impresa a dover dimostrare di avere reagito nel momento corretto e secondo le modalità previste. La Corte precisa, inoltre, che non spetta all’amministrazione ricostruire nel dettaglio tutti gli adempimenti che ritiene mancanti. Un distinto orientamento ha inoltre chiarito che l’onere di tempestiva formulazione ed esplicazione della riserva non viene meno quando il registro di contabilità non sia materialmente nella disponibilità dell’appaltatore o non vi sia stato un invito a sottoscriverlo (Cass. civ. 17/03/2020, n. 7396; in senso conforme Cass. civ. 09/02/2016, n. 2537).
Questo cambia il peso della documentazione per l’impresa. Avere meno documenti può sembrare utile perché lascia meno tracce di una conoscenza precedente, ma nello stesso tempo riduce il materiale con cui dimostrare che, in quel momento, il pregiudizio non era ancora concretamente riconoscibile o che la reazione è stata tempestiva.
Per ricostruire ciò che l’impresa poteva realmente sapere non bastano quindi gli atti formali condivisi con la stazione appaltante. Verbali, ordini di servizio, documenti contabili e consegne devono essere letti insieme ai materiali che nascono nella gestione quotidiana della commessa: programmi operativi, allocazioni di squadre e mezzi, rapportini, presenze, consuntivi e aggiornamenti delle sequenze esecutive.
Questi documenti interni non valgono di più solo perché provengono dall’impresa. Il loro peso dipende da ciò che mostrano. Un ordine di servizio può imporre una nuova sequenza, mentre il programma rende visibili le lavorazioni che vengono spostate; un verbale può registrare l’indisponibilità di un’area, mentre rapportini e allocazione delle risorse possono mostrare se le squadre fossero già presenti e se esistessero alternative concrete di impiego.
Da soli, questi elementi non stabiliscono quando il pregiudizio fosse già riconoscibile. Servono però a ricostruire che cosa l’impresa sapeva davvero e quali conseguenze poteva già valutare in quel momento. Per questo l’assenza della documentazione interna non rafforza automaticamente la posizione dell’appaltatore. Il rischio non scompare: cambia lato.
Formazione degli atti durante l’esecuzione
Il documento prima che diventi prova
La complessità dell’organizzazione interna non sposta il momento in cui nasce l’esigenza di tutelare la posizione contrattuale. Un’impresa più articolata non dispone, per questo solo fatto, di più tempo.
Quando un documento viene scritto, però, la commessa è ancora in corso: una squadra può essere ferma, una disposizione può richiedere un chiarimento, un’interferenza deve essere rimossa oppure un’area non è disponibile e il programma non regge senza una decisione della direzione lavori. In quel momento si scrive per ottenere una risposta e consentire alle lavorazioni di proseguire, e questa esigenza condiziona inevitabilmente ciò che viene rappresentato e ciò che resta fuori.
Una comunicazione può descrivere con precisione perché una lavorazione non parte senza dire nulla sui maggiori costi; un verbale può registrare un’interferenza senza collegarla allo slittamento del programma; un aggiornamento del cronoprogramma può mostrare uno scostamento senza averne ancora ricostruito la causa contrattuale. Non significa che quei documenti siano scritti male: stanno semplicemente svolgendo la funzione per cui sono nati.
Il problema cambia quando, per descrivere quella difficoltà, l’atto mette già per iscritto effetti che vanno oltre il fatto operativo. Una richiesta di chiarimento può limitarsi a chiedere come eseguire una lavorazione; una comunicazione che segnala l’impossibilità di utilizzare contemporaneamente due squadre già programmate documenta invece un effetto concreto sull’organizzazione della produzione, anche se non contiene ancora una quantificazione economica.
Un documento formato per far procedere i lavori può quindi acquistare, in seguito, un rilievo diverso. Se entrerà in un fascicolo sarà già datato e collocato nella sequenza degli eventi, mentre quando nasce la commessa è ancora aperta e il problema deve essere risolto.
Focus – Due comunicazioni e un atto idoneo nel mezzo
Si consideri una diversa sequenza esecutiva impartita dalla direzione lavori. L’impresa, per organizzare le lavorazioni, invia questa comunicazione:
«Si rappresenta che la sequenza indicata non consente l’impiego contemporaneo delle due squadre previste per le lavorazioni A e B. Si chiede pertanto di conoscere la data nella quale sarà possibile procedere alla lavorazione B».
La comunicazione non contiene una richiesta economica, non quantifica un costo e non indica uno slittamento del termine; serve a organizzare l’esecuzione. Prima che l’impresa scriva di nuovo interviene però un atto idoneo a ricevere la riserva, sul quale non viene iscritta alcuna contestazione. Alcuni giorni dopo arriva una seconda comunicazione:
«Il protrarsi della situazione impedisce l’avvio della lavorazione B, comporta il mantenimento in cantiere delle risorse già mobilitate e determina uno scostamento rispetto alle date del programma. L’impresa si riserva di quantificare i conseguenti maggiori oneri».
Sarebbe comodo leggere il primo documento come semplice conoscenza del fatto e il secondo come momento in cui il pregiudizio diventa riconoscibile, ma la distinzione non è così netta. Già nella prima comunicazione l’impresa rappresenta che la sequenza disposta impedisce l’impiego contemporaneo di risorse programmate; bisogna quindi capire se, alla data di quel documento, gli elementi disponibili fossero già sufficienti a far riconoscere una possibile conseguenza pregiudizievole.
La frase contenuta nella comunicazione non basta, da sola, a dare una risposta. Occorre leggerla insieme al programma, alle risorse effettivamente mobilitate, alla possibilità concreta di riallocarle, alla durata prevedibile della situazione e agli altri elementi disponibili in quel momento. Tra le due comunicazioni, tuttavia, è intervenuto un atto idoneo a ricevere la riserva: non conta soltanto quando l’impresa abbia completato il calcolo, ma se, mentre cercava di risolvere il problema operativo, disponesse già di elementi che richiedevano una valutazione anche sul piano contrattuale.
È proprio l’incertezza su questo passaggio a rendere necessaria la verifica: non perché sia già certo che la soglia sia stata superata, ma perché, in quel momento, non è possibile escluderlo.
Ricadute operative per l’appaltatore
Dalla comunicazione operativa alla tutela della posizione contrattuale
Una comunicazione scritta per far proseguire i lavori non deve trasformarsi automaticamente in una riserva. Quando, però, descrive effetti possibili su tempi, costi, risorse o condizioni esecutive, al problema operativo si affianca anche quello contrattuale: occorre capire se gli elementi già disponibili siano sufficienti a rendere attuale la tutela della posizione dell’impresa.
Questa verifica non coincide con una riserva precauzionale. Riguarda gli stessi elementi sui quali si misura la percepibilità del pregiudizio, considerati però al fine di stabilire se la tutela della posizione contrattuale sia già attuale. La ricostruzione economica può precisarsi in seguito; la riserva deve però rispettare sin dall’iscrizione i requisiti di specificità e quantificazione previsti dall’art. 7, comma 2, ferma la possibilità di successive integrazioni o incrementi per i fatti continuativi. La riserva diventa invece necessaria quando da questi elementi emerge un possibile pregiudizio già concretamente riconoscibile.
Nella gestione reale della commessa, quindi, il problema operativo e quello contrattuale non si presentano sempre in successione. Può accadere che la lavorazione debba ancora essere sbloccata mentre l’impresa dispone già di elementi che impongono di valutare la tutela della propria posizione, senza per questo trasformare ogni comunicazione in un atto difensivo.
Gli atti non stabiliscono da soli quando il pregiudizio fosse già riconoscibile. Cass. civ. 27830/2024 conferma che quel momento va ricostruito caso per caso, sulla base delle condizioni concrete dell’esecuzione e degli elementi allora disponibili. Proprio perché questa ricostruzione avviene dopo, su documenti già formati, l’impresa non può considerare irrilevante ciò che mette per iscritto mentre cerca semplicemente di far avanzare i lavori.
La tempestività potrà essere discussa molto più tardi, ma la sua storia documentale comincia durante l’esecuzione, quando un verbale, un programma o una comunicazione registra per la prima volta elementi dai quali può emergere una conseguenza contrattuale. Per l’appaltatore conta riconoscere quel passaggio mentre la commessa è ancora aperta: far procedere i lavori e proteggere la propria posizione possono diventare esigenze contemporanee, non attività da affrontare una dopo l’altra.
[1]D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, art. 115, comma 2, «Controllo tecnico contabile e amministrativo».
[2]D. Leg.vo 36/2023, Allegato II.14, art. 7, «Riserve», in particolare comma 2, sul primo atto idoneo, sul registro di contabilità, sulla conferma nel conto finale e sulla quantificazione.
[3]Sull’individuazione degli atti idonei a ricevere la riserva prima del registro di contabilità è intervenuto il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere 21/04/2026, n. 4241. Il presente contributo non affronta quella questione, ma si colloca a monte: nel momento in cui l’impresa deve stabilire se il fatto abbia già assunto rilievo contrattuale, prima ancora di individuare l’atto sul quale reagire.
[4]Cass. civ. 28/10/2024, n. 27830. Il rapporto controverso era soggetto alla disciplina previgente; nel testo la pronuncia è utilizzata per i profili della percepibilità concreta del pregiudizio e della possibile successività della quantificazione nei fatti continuativi, oltre che per la natura di merito dell’accertamento sulla tempestività. Per il regime vigente resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14.







