La questione sottoposta ad ANAC
Con il parere anticorruzione del 15 settembre 2026, fasc. URAV n. 4426/2026, ANAC affronta una questione di particolare interesse per gli enti locali: la possibilità che il Segretario generale, al quale sia stato attribuito anche l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), presieda commissioni di concorso, nel caso esaminato relative a progressioni verticali e alla copertura di posti dell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.
Il primo chiarimento dell’Autorità delimita correttamente il problema. La fattispecie non integra una causa di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013. La questione deve essere esaminata, piuttosto, sul diverso piano del conflitto di interessi, anche potenziale.
Le riflessioni dell’Autorità
ANAC muove dalla nozione ampia di conflitto di interessi elaborata dalla normativa, dalla giurisprudenza amministrativa e dagli atti dell’Autorità: assumono rilievo non soltanto interessi economici o finanziari, ma anche rapporti personali qualificati e, più in generale, tutte le situazioni suscettibili di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità del funzionario o di determinare gravi ragioni di convenienza tali da imporne l’astensione.
Con specifico riferimento alle commissioni di concorso, l’Autorità ricorda inoltre che semplici rapporti di colleganza o subordinazione non determinano, di per sé, un’incompatibilità. Diversa è l’ipotesi in cui i rapporti professionali presentino un’intensità particolare o comportino una collaborazione costante e frequente con i candidati, situazione che può incidere sulla par condicio e rendere necessaria l’astensione anche per gravi ragioni di convenienza.
Nel caso del Segretario generale/RPCT assume particolare rilievo l’art. 101 del CCNL Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, richiamato nel parere, che contempla l’ordinaria compatibilità tra l’incarico di RPCT e la presidenza delle commissioni di concorso, facendo espressamente salvi i casi di conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente.
L’assenza di un divieto normativo, tuttavia, non esaurisce la questione.
ANAC richiama infatti l’esigenza di preservare l’autonomia e l’imparzialità del RPCT e raccomanda alle amministrazioni di non attribuire al Segretario comunale, di norma RPCT, anche l’incarico di presidente o componente delle commissioni di concorso o di gara. Il cumulo delle funzioni, pur non essendo vietato in assoluto, può generare situazioni di conflitto e compromettere la necessaria distinzione tra attività sottoposte alle misure di prevenzione e funzione di controllo.
Il profilo è particolarmente evidente nelle procedure di reclutamento e progressione: il RPCT è chiamato a vigilare anche su tali procedimenti e, se partecipa direttamente alla commissione, può trovarsi nella delicata posizione di controllore e controllato. Né è sufficiente, secondo ANAC, che l’approvazione del bando, della graduatoria e degli atti conclusivi sia attribuita a un diverso dirigente: il presidente della commissione conserva comunque un ruolo determinante nello svolgimento dell’attività valutativa e nella definizione degli esiti della selezione.
Le conclusioni di ANAC
L’indicazione dell’Autorità si sviluppa su due livelli.
In via generale, l’ente dovrebbe privilegiare la separazione delle funzioni e valutare una modifica della propria disciplina organizzativa o regolamentare che escluda il cumulo tra l’incarico di SG/RPCT e quello di presidente o componente delle commissioni di concorso e di gara.
Quando la separazione non sia possibile per ragioni organizzative, il cumulo non diviene automaticamente illegittimo, ma richiede una scelta consapevole dell’organo di indirizzo e un rafforzamento delle misure di prevenzione. Deve essere effettuata, in particolare, una rigorosa e documentata verifica preventiva dell’assenza di conflitti di interessi, anche soltanto potenziali, capaci di incidere sulla neutralità del Segretario generale/RPCT.
La verifica deve riguardare, tra l’altro, eventuali rapporti personali qualificati con i candidati, interessi propri o di terzi collegati alla procedura ed eventuali pareri, atti o valutazioni già resi dal SG/RPCT sulla medesima procedura concorsuale. Prima dell’avvio dei lavori della commissione deve inoltre essere resa una formale dichiarazione di insussistenza del conflitto di interessi, anche potenziale, da acquisire agli atti. In presenza di un conflitto, l’astensione e la conseguente sostituzione sono obbligatorie.
Spunti operativi
Il parere suggerisce agli enti di non limitarsi a verificare se il proprio regolamento consenta al Segretario generale di presiedere le commissioni. La questione deve essere affrontata anche dal punto di vista dell’assetto complessivo del sistema di prevenzione della corruzione.
In concreto, appare opportuno:
- verificare i regolamenti interni, valutando se mantenere l’attribuzione automatica al Segretario/RPCT della presidenza delle commissioni di concorso e di gara;
- privilegiare, ove organizzativamente possibile, la separazione delle funzioni, individuando soggetti diversi per lo svolgimento delle attività gestionali e di quelle proprie del sistema di prevenzione;
- quando il cumulo risulti necessario, motivare la soluzione organizzativa adottata e rafforzare le cautele procedimentali;
- effettuare, per ciascuna procedura, una verifica preventiva concreta e documentata dei possibili conflitti, senza fermarsi alla sola assenza delle cause tipizzate di incompatibilità;
- acquisire dal Segretario/RPCT, prima dell’avvio dei lavori della commissione, una specifica dichiarazione sull’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali;
- verificare non soltanto eventuali relazioni personali con i candidati, ma anche il precedente coinvolgimento del Segretario/RPCT nella stessa procedura attraverso pareri, atti o valutazioni;
- prevedere modalità chiare di astensione e sostituzione qualora emerga un conflitto, anche potenziale.
Il punto centrale del parere è dunque organizzativo prima ancora che soggettivo: la compatibilità astratta tra le funzioni non esclude la necessità di prevenirne la sovrapposizione. Per ANAC, la soluzione preferibile resta la separazione; ove questa non sia praticabile, spetta all’ente dimostrare di avere valutato il rischio e predisposto cautele effettive e documentabili.







