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DGUE mancante: quando è ammesso il soccorso istruttorio

di: Salvatore Chirico

Tempo di lettura:4–6 minuti

DGUE mancante: C. Stato 04/08/2026, n. 6318 chiarisce quando l’omissione è sanabile con soccorso istruttorio, anche se rilevata dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

1. Il problema: cosa succede in caso di DGUE mancante?

Il Documento di gara unico europeo costituisce uno degli strumenti centrali della fase di partecipazione alle procedure di affidamento. Attraverso il DGUE l’operatore economico rende, in forma standardizzata, le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
L’art. 91 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 ne disciplina l’utilizzo nell’ambito della documentazione trasmessa attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e stabilisce espressamente che anche le imprese ausiliarie dichiarano mediante DGUE il possesso dei requisiti previsti dal Codice. Il documento, tuttavia, non costituisce la prova definitiva dei requisiti: svolge una funzione dichiarativa, mentre la loro effettiva verifica appartiene a una fase distinta della procedura.
Da questa natura deriva una questione operativa rilevante: la mancata presentazione del DGUE comporta necessariamente l’esclusione oppure può essere sanata mediante soccorso istruttorio?

Sul punto è intervenuto C. Stato 04/08/2026, n. 6318, fornendo indicazioni di particolare interesse per le stazioni appaltanti.

 

2. Il caso: il DGUE dell’impresa ausiliaria non era stato presentato

La controversia riguardava una procedura negoziata nella quale l’operatore poi risultato aggiudicatario aveva fatto ricorso all’avvalimento senza produrre, nella documentazione iniziale, il DGUE dell’impresa ausiliaria.
La stazione appaltante aveva successivamente acquisito il documento mediante soccorso istruttorio. La particolarità del caso era duplice: non si trattava di correggere un DGUE incompleto, ma di acquisire un documento inizialmente omesso; inoltre, la richiesta della stazione appaltante era intervenuta dopo l’aggiudicazione, ma prima della sottoscrizione del contratto.
La seconda classificata, impugnando l’aggiudicazione, contestava anche questa operazione, sostenendo sia che la totale mancata produzione del DGUE dell’ausiliaria non fosse sanabile, sia che il soccorso fosse stato attivato tardivamente. Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le censure.

Il Collegio ha valorizzato la diversa funzione della domanda di partecipazione e del DGUE. La prima manifesta la volontà dell’operatore economico di concorrere alla procedura; il secondo assolve essenzialmente una funzione dichiarativa e di semplificazione degli oneri documentali.
Da ciò deriva che la sua omissione non può essere automaticamente equiparata alla mancanza della volontà di partecipare o alla carenza sostanziale dei requisiti.

 

3. Carenza documentale e mancanza del requisito non sono la stessa cosa

È questo il passaggio di maggiore interesse operativo.

L’art. 101 del D. Leg.vo 36/2023 consente alla stazione appaltante di assegnare un termine da cinque a dieci giorni per integrare elementi mancanti della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE e per sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa. Restano escluse le componenti dell’offerta tecnica ed economica.
La possibilità di integrare un documento non significa, però, che il soccorso possa essere utilizzato per creare successivamente una condizione di partecipazione originariamente inesistente.
Occorre quindi distinguere tra carenza della dichiarazione o della documentazione, potenzialmente sanabile, e mancanza sostanziale del requisito, che non può essere acquisito retroattivamente mediante soccorso istruttorio.

Nel caso esaminato da C. Stato 6318/2026, l’acquisizione del DGUE dell’ausiliaria non determinava la costituzione ex post dell’avvalimento né l’acquisizione successiva di un requisito, ma completava sul piano documentale una situazione già esistente al momento della partecipazione.
Per la stazione appaltante questa distinzione è decisiva: prima di procedere all’esclusione occorre stabilire se ciò che manca riguardi il requisito sostanziale oppure la sua corretta dichiarazione o documentazione.

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4. Il DGUE può essere acquisito anche dopo l’aggiudicazione?

La sentenza affronta un ulteriore aspetto particolarmente significativo. Nel caso concreto non era stato l’aggiudicatario a chiedere di correggere spontaneamente la propria documentazione. Era stata la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ad attivare il soccorso istruttorio e a richiedere l’acquisizione del DGUE dell’impresa ausiliaria.
La seconda classificata sosteneva che, una volta intervenuta l’aggiudicazione, questa possibilità fosse ormai preclusa.
Il Consiglio di Stato non ha condiviso tale impostazione. Secondo il Collegio, l’art. 101, comma 1, non individua un autonomo termine finale, all’interno della fase pubblicistica della procedura di scelta del contraente, entro il quale la stazione appaltante debba necessariamente attivare il soccorso istruttorio. Nel caso esaminato, pertanto, la circostanza che l’integrazione fosse stata richiesta dopo l’aggiudicazione non era, da sola, sufficiente a renderla illegittima, essendo comunque intervenuta prima della sottoscrizione del contratto.

Il principio va però letto con cautela. La pronuncia non introduce una generale fase di regolarizzazione successiva all’aggiudicazione, né consente alla stazione appaltante di rimettere in discussione liberamente gli esiti della gara.
Rimangono fermi i limiti propri del soccorso istruttorio: non possono essere acquisiti ex post requisiti sostanziali che dovevano essere posseduti nel momento prescritto, non può essere modificata l’offerta e non può essere alterata la par condicio tra i concorrenti.
La rilevanza della sentenza sta quindi in un punto più circoscritto: l’aggiudicazione non rende necessariamente insanabile una carenza documentale che, per sua natura, avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio, quando la procedura si trova ancora nella fase pubblicistica precedente alla stipula e restano integri tutti i presupposti sostanziali della partecipazione.

 

5. Cosa deve verificare la stazione appaltante

La sentenza suggerisce un criterio operativo utilizzabile anche oltre il caso specifico. Di fronte a un DGUE mancante o incompleto, la stazione appaltante dovrebbe anzitutto individuare la natura della carenza. Occorre verificare se manca semplicemente la rappresentazione documentale di una situazione già esistente oppure se emerge l’assenza di un requisito necessario per partecipare.
Solo nel primo caso può trovare spazio il soccorso istruttorio, sempre che l’integrazione non determini una modifica dell’offerta, non alteri la posizione concorrenziale dell’operatore e non si traduca nell’acquisizione tardiva di un requisito sostanziale.
Anche il momento nel quale la carenza viene rilevata deve essere valutato correttamente. C. Stato 6318/2026 mostra che il fatto che sia già intervenuta l’aggiudicazione non determina, di per sé, l’impossibilità di attivare il soccorso. Ciò non elimina però la necessità di verificare, caso per caso, la natura della carenza e gli effetti dell’integrazione richiesta.

Il DGUE mancante, pertanto, non deve trasformarsi in un automatismo espulsivo, ma neppure in uno strumento attraverso il quale ricostruire successivamente condizioni di partecipazione originariamente inesistenti.
La regola operativa può essere ricondotta a una domanda essenziale: manca il requisito o manca il documento che lo dichiara?
È su questa distinzione tra sostanza del requisito e forma della dichiarazione che deve fondarsi la decisione della stazione appaltante sull’attivazione del soccorso istruttorio.