La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da un privato contro un’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune per il recupero dei canoni relativi alla fornitura di acqua; in primo grado l’opposizione è stata accolta, mentre successivamente la Corte d’appello ha dichiarato nullo il contratto per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti della Pubblica Amministrazione, riconoscendo tuttavia al Comune il diritto a ottenere un indennizzo attraverso l’azione di arricchimento senza causa.
Il privato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia l’ammissibilità di tale azione sia il criterio utilizzato per determinare l’importo dovuto.
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite in ragione della particolare rilevanza del problema: il dubbio interpretativo riguardava infatti la natura della nullità derivante dalla mancanza della forma scritta nei contratti pubblici: poiché tale requisito è posto a tutela di valori costituzionali, quali la trasparenza, l’imparzialità, il buon andamento dell’amministrazione e il controllo della spesa pubblica, occorreva stabilire se la sua violazione era idonea ad impedire il ricorso all’azione di arricchimento senza causa.
Le Sezioni Unite hanno affrontato anzitutto la questione relativa alla disciplina contabile della Pubblica Amministrazione, escludendo che essa trovi applicazione nel caso in esame. Secondo la Corte, le norme che regolano la copertura finanziaria e la regolarità contabile riguardano esclusivamente le ipotesi in cui l’Amministrazione sostiene una spesa per acquisire beni o servizi. Diversamente, quando è l’ente pubblico a fornire una prestazione al privato e a vantare un credito nei suoi confronti, non si realizza alcun impegno di spesa e non è quindi configurabile il particolare rapporto previsto dalla disciplina contabile tra il privato e il funzionario responsabile. Di conseguenza, tali disposizioni non impediscono al Comune di esercitare direttamente l’azione di arricchimento senza causa.
Il nucleo centrale della decisione, però, riguarda la possibilità di esperire l’azione di arricchimento senza causa in presenza di un contratto nullo per difetto della forma scritta.
La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rimessione, ha prospettato che la violazione del requisito della forma richiesta, essendo tale requisito posto a tutela di interessi pubblici fondamentali, determini una nullità tale da escludere qualsiasi tutela fondata sull’arricchimento senza causa.
Diversamente, le Sezioni Unite hanno osservato che l’azione di arricchimento svolge una funzione di riequilibrio patrimoniale e consente di evitare che una perdita economica rimanga definitivamente a carico dell’Amministrazione; negare questo rimedio finirebbe per compromettere proprio quegli interessi pubblici che le regole sulla forma scritta intendono proteggere, quali la corretta gestione delle risorse pubbliche e la stabilità finanziaria degli enti.
La Corte distingue inoltre tra le diverse ipotesi di nullità del contratto: non ogni nullità comporta l’impossibilità di ricorrere all’azione di arricchimento senza causa; tale preclusione opera soltanto quando la nullità derivi dall’illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge, ossia situazioni caratterizzate da un particolare disvalore dell’operazione negoziale. La nullità derivante dalla semplice mancanza della forma scritta, invece, non presentando tale connotazione, non giustifica l’esclusione della tutela indennitaria.
Il Collegio esclude inoltre che, nel caso concreto, possa trovare applicazione l’azione di ripetizione dell’indebito, poiché il bene oggetto della prestazione, ossia l’acqua già consumata, non è suscettibile di restituzione in natura. In tale situazione, l’azione di arricchimento rappresenta l’unico strumento idoneo a eliminare il depauperamento subito dall’Amministrazione.
Pur confermando la possibilità per il Comune di ottenere un indennizzo, le Sezioni Unite censurano la decisione della Corte d’appello con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo spettante all’Ente; i giudici di merito avevano determinato l’importo facendo applicazione delle tariffe previste dal contratto come se questo fosse valido. Tale soluzione è ritenuta errata, poiché idonea a trasformare l’azione di arricchimento in uno strumento volto ad aggirare le disposizioni che proteggono interessi e valori fondamentali dell’ordinamento. L’indennizzo, pertanto, deve essere determinato secondo i criteri propri dell’arricchimento senza causa e non può coincidere automaticamente con il corrispettivo contrattuale.
In conclusione, la sentenza conferma un principio di particolare rilievo: la nullità del contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione per mancanza della forma scritta non impedisce, di per sé, l’esercizio dell’azione di arricchimento senza causa. Tale rimedio resta escluso soltanto nei casi di nullità derivante da illiceità, contrasto con l’ordine pubblico o frode alla legge. Al tempo stesso, la Corte ribadisce che l’indennizzo riconosciuto attraverso l’azione di arricchimento non può equivalere al corrispettivo previsto dal contratto nullo, poiché ciò finirebbe per eludere le garanzie poste dall’ordinamento a tutela della legalità dell’azione amministrativa.







