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RPCT e violazione delle misure di prevenzione: il controllo sugli episodi di maladministration

di: Rosalisa Lancia

Tempo di lettura:9–13 minuti

Quando una misura di prevenzione non viene attuata, il RPCT deve verificare la disfunzione, attivare i soggetti competenti e promuovere i correttivi necessari. L’atto ANAC del 9 settembre 2026 applica concretamente i principi già espressi nell’Allegato 3 al PNA 2022 e nel parere del 9 aprile 2025. Si rafforza così la dimensione operativa del RPCT…

Quando una misura di prevenzione prevista dal PIAO o dal PTPCT non viene attuata, il RPCT non può limitarsi a prenderne atto. Deve verificare la disfunzione, ricostruirne le cause, attivare i soggetti competenti, promuovere gli interventi correttivi e rendicontarne gli esiti. Con l’atto del 9 settembre 2026 ANAC applica concretamente una linea già delineata dall’Allegato 3 al PNA 2022 e dal parere del 9 aprile 2025, confermando la crescente dimensione operativa del controllo affidato al RPCT sugli episodi di maladministration e di violazione delle misure di prevenzione.

 

Il caso esaminato da ANAC

Con un atto di raccomandazione deliberato il 9 settembre 2026, ANAC ha definito un procedimento di vigilanza riguardante un Comune nel quale erano emerse criticità in relazione alla reiterazione dell’affidamento diretto del servizio di pulizia dei locali. L’Autorità prende atto del superamento delle criticità che avevano originato il procedimento, ma non considera per questo esaurita la questione. Richiama invece espressamente quanto già affermato nel parere anticorruzione del 9 aprile 2025 in ordine alle competenze e alle responsabilità del RPCT e invita quest’ultimo ad attivarsi rispetto alla mancata attuazione delle misure previste dal PIAO. Testo incollato

È precisamente questo il profilo di maggiore interesse del provvedimento.

ANAC non concentra l’attenzione soltanto sulla condotta amministrativa che ha dato origine alla vigilanza, ma utilizza l’episodio per verificare come abbia funzionato il sistema interno di prevenzione, considerando che il processo di affidamento costituisce un’area tipicamente esposta a rischio corruttivo. La domanda, in altri termini, non è soltanto se sia stato commesso un errore amministrativo, ma anche se esistesse una misura destinata a prevenirlo, se questa fosse stata attuata e quale reazione debba attivarsi quando l’organizzazione non rispetta le proprie misure di prevenzione.
È il passaggio dalla lettura del singolo atto alla lettura della maladministration come segnale di possibile ineffettività del sistema di prevenzione.

 

Dall’episodio di maladministration al controllo del RPCT

Risulta utile, oltre che opportuno, ritornare a quanto espresso da ANAC nel parere del 9 aprile 2025, fasc. 1324/2025, espressamente richiamato anche nell’atto del settembre 2026. Il documento, dedicato alle competenze del RPCT, articola un principio di fondo: il Responsabile non dispone di un generale potere ispettivo sull’attività dell’amministrazione e non è il soggetto chiamato ad accertare qualsiasi forma di responsabilità.

Ma da questo limite non deriva affatto un ruolo passivo.

Il controllo del RPCT è funzionale alla sua missione istituzionale: verificare la tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione, la corretta attuazione delle misure programmate e la loro capacità di intercettare e ridurre i fenomeni di cattiva amministrazione. È, del resto, l’impostazione già espressa da ANAC quando ha chiarito che il nucleo delle funzioni del RPCT consiste nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema, mentre non gli compete l’accertamento delle responsabilità di diversa natura.
Si delinea così un confine preciso: il RPCT non deve svolgere l’indagine disciplinare, contabile o amministrativa che compete ad altri soggetti; deve però interrogarsi sulle implicazioni preventive del fatto emerso. Se un episodio di maladministration manifesta l’inosservanza di una misura, un difetto dei controlli, un flusso informativo inefficiente o una misura risultata inadeguata, quell’episodio entra direttamente nel campo di azione del RPCT.

 

L’Allegato 3 al PNA 2022: il RPCT come garante dell’attuazione

La ricostruzione trova il proprio fondamento sistematico nell’Allegato 3 al PNA 2022, interamente dedicato alla figura del RPCT e alla struttura di supporto.

ANAC descrive il Responsabile come figura che svolge un ruolo trasversale, di impulso e coordinamento del sistema di prevenzione e che è chiamata a verificarne “il funzionamento e l’attuazione”.
Questa seconda componente è decisiva.
Il RPCT non è responsabile soltanto della costruzione della strategia anticorruzione. Il sistema delineato dal PNA presuppone che alla programmazione segua il controllo sulla sua effettiva esecuzione.
L’Allegato 3 attribuisce infatti al RPCT tre compiti strettamente collegati:

  • vigilare sull’attuazione delle misure;
  • segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni inerenti alla loro attuazione;
  • indicare agli uffici competenti per l’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non abbiano correttamente attuato le misure. Testo incollato

È dunque la misura di prevenzione, e non in via generale l’atto amministrativo, a costituire l’oggetto immediato del controllo del RPCT. Il fatto amministrativo rileva nella misura in cui consente di verificare se il presidio programmato abbia funzionato, sia stato rispettato o debba essere corretto.

Il PNA torna sul punto anche affrontando la responsabilità del Responsabile. In presenza di ripetute violazioni delle misure previste dal Piano, il RPCT può andare esente da responsabilità dimostrando di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.
Proprio per questo ANAC sottolinea la necessità che il RPCT segnali le disfunzioni e tenga traccia della propria attività di vigilanza.
Il controllo non costituisce, dunque, un’attività eventuale o accessoria rispetto alla programmazione: rappresenta uno degli elementi attraverso i quali si misura l’effettività stessa della funzione.

 

Il provvedimento del 9 settembre 2026: dalla regola generale all’azione concreta

L’atto del settembre 2026 è particolarmente significativo proprio perché trasforma questa architettura teorica in una sequenza operativa.
ANAC invita il RPCT ad attivarsi, “anche in raccordo con il referente dell’Ufficio competente”, per valutare il mancato adempimento delle misure previste nel PIAO.
La formulazione merita attenzione: non viene chiesto al RPCT di rifare l’istruttoria dell’affidamento, né di sostituirsi al responsabile dell’ufficio tecnico, né di stabilire autonomamente l’esistenza di una responsabilità disciplinare; gli viene chiesto qualcosa di diverso e perfettamente coerente con la sua funzione: valutare il fatto sotto il profilo del funzionamento del sistema di prevenzione.
Se la misura prevista dal PIAO non è stata applicata, il RPCT deve interrogarsi sul perché ciò sia avvenuto e deve attivare i meccanismi che l’ordinamento associa a quella disfunzione.

ANAC indica espressamente i passaggi successivi: segnalazione all’organo di indirizzo e all’OIV e, “se del caso”, indicazione agli uffici competenti per l’azione disciplinare dei dipendenti che non abbiano correttamente attuato le misure. Testo incollato
L’inciso “se del caso” è importante. Conferma che il RPCT non esercita direttamente il potere disciplinare: effettua la propria valutazione nell’ambito del sistema di prevenzione e, quando emergano elementi rilevanti, attiva il soggetto competente.
È la stessa logica che governa più in generale i rapporti tra RPCT e organismi di controllo: funzioni diverse, ma comunicanti. Nei materiali operativi elaborati sul ruolo del RPCT viene infatti sottolineata l’opportunità di strutturare flussi informativi stabili tra RPCT e organi di controllo, così che ciascun soggetto possa utilizzare gli esiti delle verifiche svolte dagli altri senza duplicarne le funzioni.

 

La maladministration diventa informazione per il sistema di prevenzione

È probabilmente questo l’aspetto di maggiore interesse sistematico.

Un episodio di maladministration non rileva per il RPCT soltanto come anomalia riferibile al singolo procedimento. Assume rilievo soprattutto come informazione sulla tenuta e sull’effettività del sistema di prevenzione.
Un’irregolarità può infatti mostrare che:

  • la misura programmata non è stata applicata;
  • era stata formulata in modo troppo generico;
  • i responsabili della sua attuazione non erano chiaramente individuati;
  • i flussi informativi verso il RPCT non hanno funzionato;
  • il monitoraggio era insufficiente;
  • la misura, pur formalmente applicata, non era idonea a neutralizzare il rischio.
    L’episodio diventa, in altri termini, un indicatore ex post del rischio e dell’efficacia dei presìdi programmati.

Questa lettura è coerente con l’intera evoluzione del risk management anticorruzione: il monitoraggio non serve soltanto a certificare che una casella sia stata barrata, ma a verificare se la misura sia stata effettivamente attuata e se sia risultata efficace.

 

Dal garante del sistema al controllore della sua effettività

Negli ultimi anni si percepisce con crescente chiarezza una trasformazione della figura del RPCT.
Non cambia formalmente la funzione attribuita dalla legge n. 190/2012, ma cambia il modo in cui ANAC ne declina concretamente l’esercizio.
La dimensione originaria di programmazione, impulso, coordinamento e garanzia rimane pienamente centrale. Accanto ad essa, tuttavia, emerge sempre più nettamente una funzione di controllo sull’attuazione e sull’effettività delle misure.
È quindi preferibile non parlare di sostituzione della funzione di garanzia con una funzione di controllo. Si tratta piuttosto di un’evoluzione interna della stessa funzione di garanzia: garantire il sistema significa oggi anche verificarne concretamente il funzionamento.

Il RPCT non può essere letto soltanto come il soggetto che propone il Piano, coordina la mappatura dei rischi e programma le misure.
Quando emerge un’anomalia, il controllo del RPCT deve quindi porsi una serie di domande: la misura esisteva? Era adeguata? È stata attuata? Se non lo è stata, per quale ragione? Chi ne era responsabile? Quali correttivi sono necessari? Quali soggetti devono essere attivati?
È questo il terreno sul quale la funzione diventa realmente operativa.

 

La Relazione annuale chiude il circuito del controllo

L’atto del 9 settembre 2026 aggiunge un altro tassello essenziale: la rendicontazione.

ANAC stabilisce che il RPCT debba rendere conto dei risultati dell’attività svolta nella propria Relazione annuale, indicando le criticità rilevate nell’attuazione della misura e le iniziative assunte o programmate per la loro risoluzione. Testo incollato
Anche questo passaggio è perfettamente coerente con l’Allegato 3 al PNA 2022, secondo il quale nella Relazione annuale devono confluire i risultati dell’attività svolta e il rendiconto sull’attuazione delle misure previste nel PTPCT o nella sottosezione anticorruzione del PIAO.
La Relazione annuale assume così una funzione che va oltre quella meramente riepilogativa.
Diventa il documento nel quale deve essere leggibile il ciclo controllo → criticità → azione correttiva → rendicontazione.

Se durante l’anno emerge una significativa mancata attuazione di una misura, non sarebbe coerente con questa impostazione limitarsi, nella Relazione, a indicare genericamente che il monitoraggio è stato svolto. Occorre far emergere la criticità rilevata e le iniziative adottate o programmate per rimuoverla.

 

La regola che si ricava

Dalla lettura coordinata dell’Allegato 3 al PNA 2022, del parere del 9 aprile 2025 e dell’atto del 9 settembre 2026 emerge quindi una regola sufficientemente definita ovvero quando un episodio di maladministration evidenzia la violazione, l’inefficacia o la possibile inadeguatezza di una misura di prevenzione, il RPCT deve verificarne le implicazioni sul sistema anticorruzione. Non gli compete accertare direttamente le responsabilità sottese al fatto, ma gli compete verificare la disfunzione preventiva, attivare i soggetti titolari dei relativi poteri, promuovere i correttivi e monitorarne gli esiti.

Il punto centrale è proprio il rapporto tra evento e sistema.
Il RPCT non controlla l’atto amministrativo per sostituirsi al dirigente che lo ha adottato. Lo osserva, quando rilevante, per comprendere se l’evento segnali un fallimento della prevenzione. Testo incollato

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Istruzioni operative per il RPCT

In presenza di un episodio di maladministration che possa essere collegato alla mancata o non corretta attuazione di una misura del PTPCT o della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, il percorso operativo dovrebbe articolarsi almeno nei seguenti passaggi:

  1. ricondurre il fatto al sistema di prevenzione, individuando il processo interessato, il rischio già mappato e l’eventuale misura prevista;
  2. verificare se la misura sia stata attuata, distinguendo l’ipotesi di mancata applicazione da quella di misura applicata ma risultata inefficace;
  3. acquisire dagli uffici competenti informazioni, documenti e chiarimenti, senza sovrapporsi all’attività gestionale;
  4. ricostruire le cause della disfunzione, verificando in particolare l’assetto delle responsabilità organizzative, i flussi informativi, la chiarezza delle procedure e l’adeguatezza dei controlli;
  5. formalizzare gli esiti della verifica, assicurando la tracciabilità dell’attività svolta dal RPCT;
  6. segnalare le disfunzioni all’organo di indirizzo e all’OIV e, ove ne ricorrano i presupposti, trasmettere agli uffici titolari dell’azione disciplinare gli elementi di rispettiva competenza;
  7. definire o proporre le misure correttive, ove l’episodio evidenzi la necessità di modificare o rafforzare il presidio preventivo;
  8. monitorare l’attuazione dei correttivi e valutare se il fatto renda necessario aggiornare la valutazione del rischio o la programmazione dell’ente;
  9. rendicontare nella Relazione annuale la criticità rilevata, le attività svolte e gli interventi adottati o programmati.

 

Conclusioni

L’atto ANAC del 9 settembre 2026 non attribuisce al RPCT nuovi poteri ispettivi e non ne fa un controllore generale della legittimità amministrativa.

Il suo significato è, sotto un altro profilo, più rilevante.

ANAC chiarisce che un sistema di prevenzione non può considerarsi effettivo se alle violazioni delle misure programmate non segue una reazione organizzativa e individua nel RPCT il soggetto incaricato di attivare e presidiare tale reazione.
Il parere del 9 aprile 2025 aveva chiarito il perimetro: davanti a fatti di maladministration il RPCT deve muoversi all’interno delle proprie competenze, senza sostituirsi agli organi deputati all’accertamento delle responsabilità. L’atto del settembre 2026 mostra concretamente come ciò debba avvenire.

Ne emerge una figura sempre più operativa.

Il RPCT resta garante del sistema di prevenzione, ma la garanzia non si esaurisce nella corretta redazione del PIAO o del PTPCT. Essa richiede di verificare ciò che accade nella loro attuazione, intercettare le disfunzioni, utilizzare gli episodi di maladministration come informazioni per il risk management, attivare gli organi competenti e assicurare che dalle criticità emergano interventi correttivi.
In questa prospettiva, il passaggio più significativo del ruolo del RPCT può essere sintetizzato così: il RPCT non è chiamato ad accertare ogni irregolarità dell’amministrazione; è chiamato a non lasciare senza conseguenze preventive le irregolarità che rivelano una debolezza del sistema anticorruzione.