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Trasparenza e accesso generalizzato: il TAR sulle spese del Garante Privacy

di: Rosalisa Lancia

Tempo di lettura:7–10 minuti

Il TAR Lazio chiarisce i limiti dell’accesso civico generalizzato al Garante Privacy, bilanciando trasparenza e tutela dei dati personali. Per le spese dei vertici sono accessibili importi e causali; per i concorsi è ammesso l’oscuramento dei dati non necessari. Spese di viaggi e missioni rientrano negli obblighi di pubblicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Fattispecie e contesto di riferimento

Con la sentenza 4 giugno 2026, n. 10273, il TAR Lazio ha esaminato una complessa istanza di accesso civico generalizzato rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, relativa alle spese sostenute dai vertici dell’Autorità e alla documentazione di tre procedure concorsuali, parzialmente declinata. La decisione individua un equilibrio tra effettività della trasparenza, tutela dei dati personali e buon andamento amministrativo.

Per le spese, il TAR ha ritenuto insufficienti gli importi mensili aggregati, privi di causale e limitati alle operazioni effettuate con carta di credito. Il Garante deve rendere accessibili le evidenze contabili già detenute, indicando almeno importo e causale, anche sintetica, dei singoli movimenti; non è però tenuto a creare nuovi documenti né a esaminare analiticamente ogni giustificativo. Per i concorsi, è invece legittima l’ostensione degli atti con oscuramento dei dati personali non necessari: l’accesso generalizzato non comporta la diffusione nominativa e indiscriminata della documentazione di tutti i candidati.

La sentenza consente inoltre di chiarire il rapporto tra accesso e pubblicazione obbligatoria. Gli importi dei viaggi di servizio e delle missioni pagati con fondi pubblici devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera c), del d.lgs. 33/2013. Il Presidente e i componenti del Collegio del Garante sono infatti riconducibili ai titolari di cariche di amministrazione, direzione o governo di cui al comma 1-bis e, poiché le cariche sono remunerate, sono assoggettati agli obblighi del comma 1.

 

La vicenda

Nel giugno 2025 una giornalista ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, dati e documenti sulle spese sostenute dal settembre 2020 dal Presidente, dai componenti del Collegio e dal Segretario generale; sugli atti di tre procedure concorsuali; nonché sui contratti di collaborazione e consulenza conferiti dall’Autorità. Il Garante ha accolto la domanda solo in parte, fornendo dati aggregati sulle spese e verbali concorsuali con oscuramento dei dati personali. Una seconda istanza, presentata nel settembre 2025, ha circoscritto le spese essenzialmente all’anno 2024 e ampliato la richiesta sugli atti dei concorsi. Le consulenze non sono state riproposte. La sentenza le menziona quindi soltanto nella ricostruzione della prima domanda e non esprime uno specifico principio sulla loro accessibilità: il giudizio riguarda le spese dei vertici, l’autovettura di servizio e la documentazione concorsuale.

 

La disciplina degli accessi: dal need to know al right to know

L’ordinamento prevede tre strumenti distinti. L’accesso documentale, regolato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, tutela chi vanta un interesse diretto, concreto e attuale: è il modello del need to know, nel quale la conoscenza serve alla partecipazione procedimentale o alla tutela di una posizione individuale. L’accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque di ottenere la pubblicazione di dati o documenti che l’amministrazione aveva l’obbligo di pubblicare. L’accesso civico generalizzato, disciplinato dal comma 2, realizza invece il right to know: chiunque può chiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, senza dimostrare una posizione qualificata e senza motivare l’istanza. La sua ampiezza è però compensata da una minore intensità: come osserva il TAR, l’accesso generalizzato «guadagna in estensione ciò che perde in intensità» e non può trasformarsi in un’indagine ispettiva. I limiti dell’art. 5-bis devono essere applicati in concreto. Prima di negare l’accesso, l’amministrazione deve verificare se il pregiudizio agli interessi pubblici o privati, inclusa la protezione dei dati personali, possa essere evitato con l’ostensione parziale, l’oscuramento o la delimitazione temporale. Anche il carattere massivo rileva solo quando il carico di lavoro sia manifestamente irragionevole e concretamente idoneo a compromettere il funzionamento dell’ente.

 

La decisione sulle spese dei vertici

In sede di riesame il Garante aveva trasmesso gli estratti conto delle carte di credito nominative, indicando però soltanto il totale mensile e oscurando le singole operazioni e le causali. La scelta era motivata dalla tutela delle abitudini personali degli interessati e dall’onerosità dell’esame dei giustificativi. Per il TAR il riscontro era troppo generico e incompleto: non permetteva di comprendere la natura delle spese e non includeva le somme anticipate e poi rimborsate con bonifici o altre modalità. Il giudice non ha tuttavia riconosciuto un diritto all’ostensione integrale di fatture, ricevute e scontrini, che avrebbe imposto un’attività analitica e di oscuramento sproporzionata.

Il punto di equilibrio è rappresentato dai registri contabili o dalle evidenze equivalenti già detenute dall’Autorità. Devono risultare i movimenti in uscita riferibili al Presidente, ai componenti del Collegio e al Segretario generale, con indicazione dell’importo e di una causale anche sintetica e omogenea, come pernottamento, pasti o trasporti. Se le operazioni con carta di credito non compaiono nei registri, vanno resi disponibili i relativi estratti conto, con oscuramento dei dati personali non necessari.

Gli stessi criteri valgono per le altre voci di spesa richiamate nell’istanza, comprese quelle relative all’alloggio, ai collegamenti di viaggio e alla missione a Tokyo. Quanto all’autovettura di servizio, invece, il Garante aveva dichiarato di non detenere un diario di viaggio con date, tragitti e motivi degli spostamenti: l’accesso riguarda documenti esistenti e non obbliga l’amministrazione a creare o ricostruire ex post dati non detenuti. Il TAR ha infine ritenuto proporzionata la limitazione all’anno 2024, idonea a preservare l’interesse conoscitivo senza imporre un onere riferito a quasi cinque esercizi.

 

Concorsi: trasparenza senza ostensione integrale

La richiedente chiedeva anche l’ostensione senza oscuramenti delle domande di partecipazione, dei curricula, delle schede individuali, dei verbali nominativi, dei punteggi e degli ulteriori atti riferiti ai candidati. Il Garante aveva negato l’accesso alle domande e consentito quello ai verbali con oscuramento dei dati personali. Il TAR ha ritenuto legittima questa soluzione. Risposte, annotazioni degli esaminatori, curricula, valutazioni e punteggi sono dati personali capaci di incidere sulla sfera professionale e relazionale degli interessati; la partecipazione a un concorso non comporta che tutta la documentazione individuale divenga conoscibile da chiunque. L’oscuramento consente di verificare criteri, andamento e regolarità della procedura, evitando la diffusione nominativa degli atti dei singoli candidati. È stato inoltre ritenuto non irragionevole il richiamo alla natura massiva della domanda, riferita a tre concorsi e a tutti i partecipanti.

Resta distinta la posizione del candidato direttamente inciso dall’esito della selezione, che può utilizzare l’accesso documentale per ottenere, quando necessario alla tutela della propria posizione, una conoscenza più penetrante. Per approfondire: «Concorsi pubblici e dati personali: sanzione del Garante Privacy», LEGIS (Concorsi pubblici e dati personali: sanzione del Garante Privacy – LEGIS)

Approfondimento consigliato da LEGIS

 

Pubblicazione obbligatoria e accesso generalizzato

L’art. 14, comma 1, lettera c), del d.lgs. 33/2013 impone la pubblicazione dei compensi connessi alla carica e degli importi dei viaggi di servizio e delle missioni pagati con fondi pubblici. La pubblicazione è trasparenza proattiva: il dato deve essere disponibile nella sezione «Amministrazione trasparente» senza una preventiva richiesta. Se manca, chiunque può attivare l’accesso civico semplice. L’accesso generalizzato riguarda invece dati e documenti ulteriori rispetto al contenuto minimo dell’obbligo di pubblicazione. Può quindi avere a oggetto evidenze contabili più dettagliate dell’importo pubblicato, purché siano già detenute dall’amministrazione e siano rispettati i limiti dell’art. 5-bis; non trasforma, però, ogni giustificativo in un documento da pubblicare integralmente sul sito. Con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025 ANAC ha approvato, tra gli altri, uno schema di pubblicazione relativo all’art. 14, sottoposto a una sperimentazione di dodici mesi. Nel periodo sperimentale lo schema costituisce un modello operativo per organizzare i dati in modo uniforme; resta comunque obbligatoria la pubblicazione delle informazioni prevista direttamente dall’art. 14. Occorre dunque distinguere l’obbligo sostanziale di pubblicazione dal formato utilizzabile per assolverlo.

 

La trasparenza applicabile ai componenti del Garante

Il Garante è un’autorità amministrativa indipendente compresa tra le pubbliche amministrazioni assoggettate al d.lgs. 33/2013. Il Presidente e i componenti del Collegio non sono, ai fini della trasparenza, titolari di incarichi politici: l’elezione parlamentare è la modalità di investitura, ma non attribuisce all’organo natura rappresentativa o politica. Il riferimento corretto è l’art. 14, comma 1-bis, relativo alle cariche di amministrazione, direzione o governo. La delibera ANAC n. 241/2017 include in questa categoria gli organi delle autorità indipendenti che esercitano poteri di indirizzo generale. Il Collegio del Garante determina indirizzi e criteri dell’attività, nomina il Segretario generale, conferisce gli incarichi dirigenziali, definisce obiettivi e priorità ed emana direttive generali: attribuzioni coerenti con la qualificazione richiesta dal comma 1-bis. Poiché le cariche sono remunerate, si applicano gli obblighi del comma 1, compresa la pubblicazione delle spese per viaggi e missioni. Il Segretario generale ha invece una posizione distinta: è il vertice amministrativo e gestionale dell’Ufficio, non un componente dell’organo di governo. Il relativo regime di trasparenza va quindi valutato separatamente nell’ambito degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali.

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Il principio e le indicazioni operative

L’accesso civico generalizzato deve assicurare un controllo effettivo mediante dati e documenti già detenuti, con oscuramento delle informazioni personali non necessarie. Dati eccessivamente aggregati non bastano se impediscono di comprenderne il contenuto; l’ostensione integrale non è invece dovuta quando assuma carattere ispettivo, comporti un onere manifestamente sproporzionato o provochi un pregiudizio concreto ai controinteressati.

  • verificare anzitutto quali dati e documenti siano effettivamente detenuti, senza imporre la creazione di nuovi atti;
  • evitare risposte basate su dati aggregati quando questi non consentano di comprendere la natura dell’attività o della spesa;
  • preferire, prima del diniego, l’accesso parziale, l’oscuramento e la delimitazione temporale;
  • motivare in concreto sia il pregiudizio alla riservatezza sia l’eventuale carattere massivo e sproporzionato della richiesta;
  • distinguere sempre tra dato da pubblicare, documento ulteriore accessibile con FOIA e documento necessario alla tutela di una posizione qualificata.

Conclusioni

Il TAR Lazio conferma che la trasparenza effettiva non coincide né con la diffusione indiscriminata di ogni informazione né con la comunicazione di dati tanto generici da risultare inutili. Le amministrazioni devono rendere intelligibili le informazioni già disponibili, ricorrendo a soluzioni proporzionate che permettano il controllo pubblico senza sacrificare la protezione dei dati personali e il buon andamento.

La decisione chiarisce anche la complementarità degli strumenti: la pubblicazione assicura la conoscibilità dei dati obbligatori; l’accesso civico semplice reagisce alla loro omissione; l’accesso generalizzato apre ai dati e documenti ulteriori; l’accesso documentale tutela in modo più intenso chi è titolare di una posizione giuridica qualificata. È da questa corretta distinzione che dipende una gestione efficace, e non meramente formale, della trasparenza.