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Contesto di riferimento
La trasparenza amministrativa costituisce una delle principali misure generali di prevenzione della corruzione. Nel sistema delineato dal D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni non svolge soltanto una funzione conoscitiva, ma consente il controllo diffuso sull’organizzazione e sull’attività delle amministrazioni e degli altri soggetti tenuti all’applicazione della disciplina. La trasparenza, in questa prospettiva, non coincide con la mera presenza di documenti online, ma richiede che le informazioni siano pubblicate in modo ordinato, aggiornato, comprensibile, accessibile e riutilizzabile. È proprio su questo piano che si colloca il più recente intervento di ANAC sugli schemi standard di pubblicazione.
A partire dal 2016, ANAC ha progressivamente fornito indicazioni operative sulla struttura della sezione “Amministrazione trasparente”. Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 sono state adottate le linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione. A questa struttura generale si sono poi affiancati modelli specifici per altre categorie di soggetti obbligati: con la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, ANAC ha adottato linee guida per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, nonché per gli enti pubblici economici; con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 sono state invece introdotte semplificazioni per ordini e collegi professionali. Il quadro operativo oggi disponibile comprende quindi strutture di riferimento per le pubbliche amministrazioni, per le società in controllo pubblico, per le società a partecipazione pubblica non di controllo e per ordini e collegi professionali.
Gli schemi di pubblicazione ex art. 48 del D.Lgs. 33/2013 rappresentano il passaggio successivo: non si limitano più a indicare “dove” pubblicare, ma specificano anche “come” organizzare e rappresentare i dati. L’art. 48 attribuisce infatti ad ANAC il compito di definire modelli e schemi per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, sentiti Garante privacy, Conferenza unificata, AGID e ISTAT. La delibera n. 495/2024 richiama espressamente tale funzione, collegandola anche ai requisiti di qualità delle informazioni, alle procedure di validazione, ai controlli e ai meccanismi di garanzia e correzione.
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Gli schemi di pubblicazione: cosa sono e a cosa servono
Gli schemi di pubblicazione sono modelli standard predisposti da ANAC per guidare amministrazioni ed enti nell’assolvimento degli obblighi di trasparenza. La loro funzione è duplice: da un lato, consentono agli enti di individuare con maggiore precisione il contenuto minimo della pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione corretta, la periodicità dell’aggiornamento, il formato del dato e gli eventuali valori ammessi; dall’altro, agevolano la consultazione e il controllo da parte di cittadini, imprese, stakeholder, RPCT, OIV o organismi con funzioni analoghe, riducendo il rischio di pubblicazioni disomogenee, incomplete, non aggiornate o difficilmente confrontabili. Gli schemi non sostituiscono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, ma ne standardizzano le modalità di adempimento. In altri termini, non introducono nuovi obblighi sostanziali di pubblicazione, ma definiscono una struttura comune per pubblicare correttamente dati, documenti e informazioni già soggetti a trasparenza.
La delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 ha avviato il percorso regolatorio con l’approvazione di 3 schemi di pubblicazione e con la messa a disposizione di ulteriori 10 schemi, oltre alle istruzioni operative. È quindi corretto distinguere tra gli schemi effettivamente approvati come obbligatori e gli ulteriori schemi messi a disposizione per la sperimentazione volontaria. La stessa pagina ANAC della delibera n. 495/2024 indica l’oggetto dell’atto come “Approvazione di 3 schemi” e “messa a disposizione di ulteriori schemi”, specificando anche che la delibera è stata pubblicata sul sito dell’Autorità il 13 novembre 2024 e in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025. I tre schemi approvati con la delibera n. 495/2024, oggi obbligatori, riguardano l’art. 4-bis, relativo alla trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche; l’art. 13, relativo all’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; e l’art. 31, relativo ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione. La scelta iniziale era maturata nell’ambito del confronto con la Conferenza unificata: in una prima fase si era ipotizzato di partire dagli schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 19, ma successivamente lo schema dell’art. 19 è stato sostituito con quello dell’art. 31, anche in considerazione delle attività avviate da ANAC e Dipartimento della Funzione pubblica in relazione ai dati sulle procedure concorsuali gestite dal portale InPA. La delibera n. 495/2024 approva dunque formalmente i tre schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31 e mette a disposizione ulteriori dieci schemi relativi agli artt. 12, 20, 23, 26 e 27, 29, 32, 35, 36, 39 e 42.
La delibera n. 481 del 3 dicembre 2025 ha poi modificato la delibera n. 495/2024, intervenendo in particolare sugli schemi relativi agli artt. 4-bis e 31 e sulle istruzioni operative. La delibera n. 481/2025 non aggiunge quindi nuovi schemi, ma aggiorna alcuni allegati già riferiti alla delibera n. 495/2024. ANAC ha precisato che, per i tre schemi approvati con delibera n. 495/2024, la natura obbligatoria decorre dal 22 gennaio 2026, dopo il periodo transitorio di dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Successivamente, con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, ANAC ha approvato ulteriori cinque schemi di pubblicazione, relativi agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 del D.Lgs. 33/2013. Tale delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026 e gli schemi sono sottoposti a sperimentazione volontaria di dodici mesi.
Sintesi degli schemi adottati
| Provvedimento / fonte | Obblighi di pubblicazione | Stato |
| Delibera ANAC n. 495/2024 | 3 schemi: artt. 4-bis, 13 e 31 | Approvati; obbligatori dal 22 gennaio 2026 |
| Delibera ANAC n. 495/2024 | 10 schemi: artt. 12, 20, 23, 26-27, 29, 32, 35, 36, 39 e 42 | Messi a disposizione per sperimentazione volontaria; oggi disponibili in versione aggiornata come riferimento operativo |
| Pagina ANAC aggiornata al 10 giugno 2026 | 14 modelli: artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26-27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 | Catalogo aggiornato dei modelli standard |
| Delibera ANAC n. 497/2025 | 5 schemi: artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 | Approvati; sperimentazione volontaria per dodici mesi |
Occorre quindi distinguere il catalogo dei 14 modelli standard pubblicati nella pagina ANAC dedicata agli schemi di pubblicazione dagli ulteriori 5 schemi approvati con delibera n. 497/2025, che seguono un autonomo percorso di sperimentazione volontaria. Complessivamente, il processo ANAC procede quindi per blocchi successivi: tre schemi già obbligatori, altri modelli disponibili come riferimento operativo e ulteriori cinque schemi in sperimentazione.
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La novità 2026: pubblicazione mediante link alle banche dati nazionali
L’area della trasparenza amministrativa continua a evolversi nel tempo. Un elemento di particolare rilievo, citato anche nei nuovi schemi di pubblicazione aggiornati, è rappresentato dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19. L’art. 8 del decreto, come convertito, ha introdotto una semplificazione importante in materia di obblighi di pubblicazione: in presenza di dati già trasmessi o presenti in specifiche banche dati nazionali, l’adempimento può essere assolto mediante pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale alla banca dati di riferimento. In particolare, lo schema art. 4-bis richiama espressamente la previsione secondo cui i soggetti i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito “Soldi pubblici” adempiono pubblicando il collegamento al predetto sito; lo schema art. 29, a sua volta, precisa che il modello riguarda i soggetti che non trasmettono i dati sui bilanci alla BDAP e che quindi non possono adempiere mediante collegamento ipertestuale alla banca dati.
Occorre però precisare che la pubblicazione tramite link non costituisce una novità assoluta del 2026.
L’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 già prevedeva, in via generale, che, al fine di evitare duplicazioni, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” potesse essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, fermo restando il rispetto della qualità delle informazioni di cui all’art. 6. ANAC ha chiarito in tal senso che la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” può essere sostituita da un link ad altra sezione del sito in cui siano presenti i dati, sempre assicurando la qualità del dato.
La novità del 2026 consiste dunque non nell’introduzione del link come tecnica di pubblicazione, già ammessa dal sistema, ma nel rafforzamento legislativo del collegamento alle banche dati nazionali per specifici obblighi e specifiche condizioni. Questo passaggio è importante perché conferma una traiettoria di semplificazione e razionalizzazione: la trasparenza non è più pensata soltanto come pubblicazione autonoma di documenti sul sito dell’ente, ma anche come raccordo ordinato con banche dati nazionali, portali ufficiali e sistemi digitali centralizzati. L’obiettivo è evitare duplicazioni, ridurre disallineamenti e valorizzare il dato già presente in fonti istituzionali affidabili.
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L’aggiornamento degli schemi di pubblicazione
La pagina ANAC dedicata agli schemi di pubblicazione contiene oggi 14 modelli standard riferiti agli obblighi del D.Lgs. 33/2013, disponibili in formato editabile e aggiornati al 10 giugno 2026. Il catalogo comprende gli schemi relativi agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26-27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42. ANAC ha comunicato il 25 giugno 2026 di aver aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione del Decreto Trasparenza, recependo le osservazioni formulate da amministrazioni, enti e stakeholder durante la fase di sperimentazione annuale. La logica dell’aggiornamento è dunque applicativa e correttiva: gli schemi sono stati rivisti alla luce dell’esperienza maturata, dei suggerimenti pervenuti e dell’esigenza di rendere più agevole, uniforme e controllabile il popolamento della sezione “Amministrazione trasparente”.
Occorre precisare che i 14 modelli pubblicati nella pagina ANAC non coincidono integralmente con gli schemi approvati come obbligatori. Allo stato, infatti, gli schemi obbligatori restano quelli relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31, approvati con delibera ANAC n. 495/2024, come modificata dalla delibera n. 481/2025. Gli altri modelli presenti nel catalogo aggiornato costituiscono invece un riferimento operativo e di standardizzazione, utile per orientare gli enti nella corretta organizzazione e rappresentazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
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Schemi obbligatori e schemi suggeriti
Sul piano dell’obbligatorietà degli schemi adottati da ANAC è necessario fare chiarezza, per evitare informazioni fuorvianti e conseguenti applicazioni non in linea con la normativa e la regolazione. Ad oggi gli schemi obbligatori sono tre: art. 4-bis, art. 13 e art. 31.
Si tratta dei tre schemi approvati con la delibera ANAC n. 495/2024, come modificata dalla delibera n. 481/2025. Per tali modelli ANAC ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi, decorrente dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, con obbligatorietà dal 22 gennaio 2026. La Guida online del Portale Servizi ANAC conferma espressamente che le indicazioni tecniche specifiche riguardano i “3 schemi obbligatori” di cui alla delibera n. 495/2024, modificata dalla delibera n. 481/2025: art. 4-bis, art. 13 e art. 31.
| Schema obbligatorio | Oggetto | Decorrenza obbligatorietà |
| Art. 4-bis | Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche | 22 gennaio 2026 |
| Art. 13 | Organizzazione delle pubbliche amministrazioni | 22 gennaio 2026 |
| Art. 31 | Controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione | 22 gennaio 2026 |
Gli altri schemi contenuti nel catalogo ANAC aggiornato al 10 giugno 2026 hanno invece funzione di orientamento, standardizzazione e sperimentazione. Il loro utilizzo è fortemente raccomandato, perché consente agli enti di adeguarsi alla logica dei nuovi modelli e di prepararsi all’evoluzione progressiva della Piattaforma unica della trasparenza, ma va distinto dalla piena obbligatorietà già maturata per gli schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31. A parte, gli schemi approvati con delibera n. 497/2025, relativi agli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41, sono sottoposti a sperimentazione volontaria di dodici mesi. Ne deriva che, in termini operativi, gli enti devono concentrare prioritariamente l’adeguamento sugli schemi obbligatori, senza però trascurare gli altri modelli aggiornati, che rappresentano il riferimento tecnico e metodologico verso cui ANAC sta orientando l’intero sistema della trasparenza.
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I nuovi schemi aggiornati nel 2026: logica e finalità
Con l’aggiornamento del 2026, ANAC ha rafforzato la funzione degli schemi come strumenti di standardizzazione e qualità della pubblicazione. La revisione è stata effettuata alla luce delle osservazioni ricevute durante la fase sperimentale e tiene conto delle esigenze applicative emerse presso amministrazioni, enti e soggetti obbligati. La ratio dei nuovi schemi è rendere la trasparenza meno formale e più effettiva: la pubblicazione non deve limitarsi al caricamento di documenti, ma deve consentire a chi consulta la sezione “Amministrazione trasparente” di comprendere rapidamente quale dato è pubblicato, a quale obbligo si riferisce, quanto è aggiornato, quale ufficio lo ha prodotto, quale fonte lo sostiene e in che forma può essere riutilizzato.
La novità principale è il passaggio da una logica di elenco degli obblighi a una logica di modello dati. I nuovi schemi non indicano soltanto la sottosezione in cui pubblicare, ma definiscono campi, formati, link, date, importi, opzioni vincolate, rinvii e criteri di compilazione. Questo si vede con chiarezza negli schemi allegati: lo schema art. 4-bis struttura i dati sui pagamenti per anno, trimestre, categoria di spesa, tipologia di spesa, importo e tipologia di beneficiario; lo schema art. 13 differenzia i contenuti in base al soggetto interessato, distinguendo tra pubbliche amministrazioni, ordini e collegi professionali, società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici; lo schema art. 31 organizza in modo separato atti dell’OIV o organismo analogo, relazioni degli organi di revisione e rilievi della Corte dei conti.
La logica sottesa alla nuova adozione è quindi triplice. In primo luogo, ANAC mira a rendere più uniforme il popolamento della sezione “Amministrazione trasparente”, superando prassi redazionali frammentarie e non confrontabili. In secondo luogo, gli schemi rafforzano la qualità del dato, imponendo una maggiore attenzione a completezza, aggiornamento, accessibilità, riutilizzabilità e coerenza con i documenti originali. In terzo luogo, essi preparano il terreno alla progressiva integrazione con la Piattaforma unica della trasparenza e con gli strumenti digitali di monitoraggio, anche attraverso indicazioni tecniche sulla struttura dei dati e dei collegamenti. La stessa delibera n. 495/2024 evidenzia che gli schemi potranno essere utilizzati in futuro come base per l’implementazione della Piattaforma unica della trasparenza, nel rispetto della normativa sui dati personali.
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Cosa cambia rispetto al passato
Rispetto alle precedenti strutture della sezione “Amministrazione trasparente”, i nuovi schemi introducono alcune differenze sostanziali.
La prima differenza riguarda il livello di dettaglio: le vecchie griglie indicavano soprattutto obbligo, riferimento normativo, sottosezione, contenuto e aggiornamento; i nuovi schemi, invece, entrano nella struttura del dato e stabiliscono come rappresentarlo.
La seconda differenza riguarda la maggiore attenzione all’ambito soggettivo: gli schemi distinguono spesso tra pubbliche amministrazioni, ordini e collegi professionali, società in controllo pubblico, enti pubblici economici, enti privati in controllo pubblico e soggetti privati sottoposti ad obblighi di trasparenza. Lo schema art. 13, a titolo esemplificativo, differenzia i contenuti per pubbliche amministrazioni, ordini e collegi professionali e società o enti in controllo pubblico.
La terza differenza riguarda la gestione della non applicabilità. Gli schemi precisano che, quando l’obbligo non è compatibile con le peculiarità organizzative o funzionali dell’ente, l’obbligo non trova applicazione. In tal caso, però, la sottosezione non deve essere semplicemente lasciata vuota: deve essere inserita una dicitura espressa che segnali la non applicabilità dell’obbligo all’amministrazione.
La quarta differenza riguarda la qualità del dato. Le istruzioni operative allegate agli schemi individuano requisiti specifici: integrità, completezza, tempestività, costante aggiornamento, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, riutilizzabilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e rispetto della riservatezza.
La quinta differenza riguarda il processo interno di validazione e controllo. Le istruzioni operative precisano che la validazione è presupposto necessario della pubblicazione e deve assicurare la corrispondenza dei dati pubblicati a determinate caratteristiche qualitative.
Il controllo sulla pubblicazione va programmato nella sezione trasparenza del PIAO, del PTPCT o del MOG 231, individuando soggetti responsabili, termini e modalità di monitoraggio. Questo profilo si coordina con l’impostazione del PNA 2025, adottato con delibera ANAC n. 19 del 28 gennaio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, che conferma la centralità della programmazione delle misure di prevenzione e trasparenza nell’ambito degli strumenti organizzativi dell’ente.
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Vecchi e nuovi schemi ANAC: cosa cambia nell’approccio generale
Il passaggio dai precedenti modelli di organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” ai nuovi schemi di pubblicazione ANAC non è soltanto formale. Le precedenti griglie avevano soprattutto una funzione ricognitiva: aiutavano l’ente a individuare l’obbligo, la sottosezione corretta, il riferimento normativo e la periodicità dell’aggiornamento. I nuovi schemi, invece, assumono una funzione più operativa: guidano la concreta rappresentazione del dato, definendo campi, formati, valori ammessi, rinvii, modalità di aggiornamento e criteri di qualità.
| Parametro di riferimento | Vecchi schemi / griglie di trasparenza | Nuovi schemi ANAC ex art. 48 D.Lgs. 33/2013 |
| Funzione principale | Ricognizione degli obblighi di pubblicazione e della struttura della sezione “Amministrazione trasparente”. | Standardizzazione dell’organizzazione, codificazione e rappresentazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. |
| Approccio | Logica per “adempimento”: individuare cosa pubblicare e in quale sottosezione. | Logica per “modello dati”: individuare come pubblicare, con quali campi, formati e criteri di compilazione. |
| Livello di dettaglio | Indicazione di obbligo, riferimento normativo, contenuto sintetico, aggiornamento e soggetti tenuti. | Indicazione analitica di sezioni, campi, formati, opzioni vincolate, link, date, importi e contenuti replicabili. |
| Struttura della pubblicazione | Maggiore libertà dell’ente nella rappresentazione del contenuto, con rischio di prassi disomogenee. | Rappresentazione guidata e uniforme, con modelli utilizzabili direttamente per organizzare la pubblicazione nelle sottosezioni di “Amministrazione trasparente”. |
| Ambito soggettivo | Distinzione tendenzialmente affidata alle delibere generali: PA, società, enti, ordini professionali. | Differenziazione spesso interna al singolo schema, con adattamenti per PA, ordini professionali, società pubbliche, enti pubblici economici e altri soggetti obbligati. |
| Gestione della non applicabilità | Frequente presenza di sezioni vuote, non compilate o genericamente indicate come “non applicabili”. | Indicazione espressa della non applicabilità, con formula da inserire nella sottosezione interessata quando l’obbligo non è compatibile con le peculiarità dell’ente. |
| Qualità del dato | Tema presente nella disciplina generale, ma non sempre tradotto in istruzioni operative puntuali. | Centralità dei requisiti di qualità: integrità, completezza, tempestività, aggiornamento, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, riutilizzabilità, conformità all’originale, provenienza e riservatezza. |
| Validazione prima della pubblicazione | Non esplicitata come fase autonoma del processo interno. | La validazione diventa presupposto necessario della pubblicazione: il dato deve essere verificato prima della diffusione, con possibile segnalazione al RPCT in caso di difformità lievi o macroscopiche. |
| Controllo e monitoraggio | Verifiche spesso concentrate sul controllo annuale o sull’attestazione OIV. | Controllo programmato e periodico, da disciplinare nella sezione trasparenza del PIAO/PTPCT/MOG 231, con indicazione di responsabili, termini e modalità di monitoraggio. |
| Ruolo del RPCT | Responsabile della trasparenza e del monitoraggio generale sull’adempimento. | Ruolo più strutturato di coordinamento dei flussi informativi, validazione, pubblicazione, controllo, correzione e miglioramento della qualità dei dati. |
| Ruolo dell’OIV o organismo analogo | Verifica dell’assolvimento degli obblighi secondo le indicazioni annuali ANAC. | Verifica non solo della presenza del dato, ma anche di profili qualitativi: completezza, aggiornamento, formato aperto ed elaborabile. |
| Rapporto con banche dati nazionali | Pubblicazione prevalentemente centrata sul sito istituzionale dell’ente, ferma restando la possibilità generale di utilizzare link per evitare duplicazioni. | Maggiore valorizzazione dei collegamenti a banche dati e portali nazionali, quando il dato è già presente in fonti ufficiali e la normativa consente il rinvio. |
| Privacy e dati personali | Necessità generale di rispettare la disciplina privacy. | Indicazioni più puntuali su omissis, anonimizzazione e limiti alla pubblicazione dei dati personali. |
| Utilizzabilità operativa | Strumento utile per mappare gli obblighi. | Strumento utile anche per costruire pagine web, tabelle, flussi interni, controlli periodici e check-list operative. |
| Impatto sugli enti | Adeguamento prevalentemente documentale e redazionale. | Adeguamento organizzativo, informatico e procedurale: coinvolge RPCT, uffici produttori del dato, responsabili della pubblicazione, OIV, organo di indirizzo e fornitori del sito istituzionale. |
In sintesi, i vecchi schemi aiutavano soprattutto a sapere cosa pubblicare; i nuovi schemi aiutano a pubblicare in modo corretto, uniforme e controllabile. La differenza è sostanziale: ANAC non chiede soltanto di riempire la sezione “Amministrazione trasparente”, ma di costruire un sistema di pubblicazione fondato su dati strutturati, validati, aggiornati e coerenti con un modello nazionale comune.
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Vecchi e nuovi schemi di pubblicazione: cosa cambia nella rappresentazione, obbligo per obbligo
La tabella seguente sintetizza, per ciascuno dei 14 schemi aggiornati pubblicati da ANAC nella pagina dedicata agli schemi di pubblicazione, il principale cambio di impostazione rispetto alla precedente gestione dell’obbligo. Il catalogo ANAC comprende gli schemi relativi agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26-27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del D.Lgs. 33/2013.
| Schema / obbligo | Stato attuale | Prima impostazione prevalente | Cosa cambia con il nuovo schema ANAC |
| Art. 4-bis – Utilizzo delle risorse pubbliche | Obbligatorio dal 22 gennaio 2026 | Pubblicazione dei dati sui pagamenti nella sottosezione dedicata, con prassi non sempre omogenee nella classificazione delle spese e dei beneficiari. | Lo schema struttura i dati per anno, trimestre, categoria di spesa, tipologia di spesa, importo e tipologia di beneficiario. Inoltre recepisce la novità 2026: i soggetti i cui dati alimentano “Soldi pubblici” possono adempiere mediante collegamento al relativo sito; lo schema riguarda quindi i soggetti non coperti da tale banca dati. |
| Art. 12 – Atti generali | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione di riferimenti normativi, atti generali, codici, statuti e regolamenti, spesso organizzati in modo descrittivo e non uniforme. | Lo schema distingue i contenuti in base alla tipologia di soggetto: PA, ordini nazionali, ordini territoriali, società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici. Introduce campi specifici per riferimenti normativi, atti generali, codici, documenti di programmazione, atti OIV, statuti e scadenzario obblighi amministrativi. |
| Art. 13 – Organizzazione | Obbligatorio dal 22 gennaio 2026 | Pubblicazione di organigrammi, uffici, competenze, recapiti e organi, con frequente disomogeneità tra PA, ordini e società pubbliche. | Lo schema differenzia l’obbligo per pubbliche amministrazioni, ordini e collegi professionali, società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico ed enti pubblici economici. Per gli ordini professionali, ad esempio, prevede organigramma e contatti, con semplificazioni coerenti con la delibera n. 777/2021. |
| Art. 19 – Bandi di concorso | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione dei bandi di concorso e delle informazioni essenziali sulle procedure selettive, con assetti spesso centrati sulla singola procedura. | Lo schema è presente nel catalogo ANAC aggiornato al 10 giugno 2026 e riconduce l’obbligo a una rappresentazione standard dei dati sulle procedure concorsuali, con maggiore attenzione alla tracciabilità delle fasi, alla consultabilità degli atti e all’aggiornamento della sottosezione “Bandi di concorso”. |
| Art. 20 – Performance e premi | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione dei dati su premi stanziati, premi distribuiti e criteri di assegnazione, spesso in forma documentale o aggregata non sempre confrontabile. | Lo schema distingue ammontare complessivo dei premi, criteri per il trattamento accessorio del personale dirigenziale e criteri per il personale non dirigenziale. Richiede dati aggregati annuali su premi stanziati, erogati, premio mediamente percepito e grado di differenziazione. Precisa, inoltre, che l’art. 20 non si applica agli ordini e collegi professionali perché ritenuto non compatibile dalla delibera ANAC n. 777/2021. |
| Art. 23 – Provvedimenti amministrativi | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione semestrale degli elenchi dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, con dubbi frequenti sul rapporto con i contratti pubblici. | Lo schema chiarisce che l’obbligo riguarda gli elenchi dei provvedimenti, non necessariamente la pubblicazione integrale dei singoli atti. Per i provvedimenti di scelta del contraente rinvia alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”, in coerenza con l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e con l’art. 28 del D.Lgs. 36/2023. Prevede inoltre cautele sugli omissis dei dati personali. |
| Artt. 26 e 27 – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione degli atti di concessione e dell’elenco dei beneficiari, con criticità ricorrenti su soglia dei 1.000 euro, dati personali e atti da pubblicare. | Lo schema distingue criteri e modalità, atti di concessione e atti di modifica o revoca. Ribadisce che la pubblicazione degli atti di concessione superiori a 1.000 euro è condizione legale di efficacia, ma chiarisce anche che sono esclusi gli atti contabili di impegno e liquidazione e che non vanno pubblicati dati identificativi di persone fisiche se possono rivelare salute o disagio economico-sociale. |
| Art. 29 – Bilanci | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione dei bilanci preventivi e consuntivi, degli allegati e del piano degli indicatori, con rappresentazioni spesso documentali e poco sintetiche. | Lo schema introduce modelli differenziati per PA in contabilità finanziaria, PA e società in contabilità economico-patrimoniale, ordini e collegi professionali, enti privati con regimi semplificati. Recepisce inoltre la logica del rinvio alla BDAP per i soggetti che trasmettono i dati alla banca dati nazionale. |
| Art. 31 – Controlli e rilievi sull’amministrazione | Obbligatorio dal 22 gennaio 2026 | Pubblicazione di atti OIV, relazioni degli organi di revisione e rilievi della Corte dei conti, spesso in modo documentale e non strutturato. | Lo schema organizza separatamente atti dell’OIV o organismo analogo, relazioni degli organi di revisione e rilievi della Corte dei conti. Precisa che ANAC non ha predisposto uno specifico schema per le attestazioni OIV, potendo l’obbligo essere assolto mediante collegamento all’applicativo ANAC o pubblicazione del documento digitalizzato. |
| Art. 32 – Servizi erogati | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione di carta dei servizi, standard di qualità e costi contabilizzati, con applicazione non sempre chiara per gestori di servizi pubblici e servizi pubblici locali. | Lo schema distingue carta dei servizi e standard di qualità, costi contabilizzati, risultati delle indagini sui servizi in rete, class action e servizi pubblici locali. Chiede di specificare se il soggetto è tenuto, parzialmente tenuto o non tenuto all’obbligo ex art. 32 e richiama la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. |
| Art. 35 – Procedimenti amministrativi | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione delle tipologie di procedimento, spesso in schede descrittive non sempre complete o aggiornate. | Lo schema trasforma la scheda procedimento in un modello molto analitico: descrizione, riferimenti normativi, ufficio responsabile, ufficio competente al provvedimento finale, modulistica, termini, silenzio assenso, dichiarazione sostitutiva, strumenti di tutela, servizio online, pagamenti e potere sostitutivo. |
| Art. 36 – Pagamenti informatici | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione di IBAN, PagoPA o altre modalità di pagamento, spesso con compresenza non sempre chiara di strumenti diversi. | Lo schema distingue tre situazioni: soggetti tenuti all’utilizzo esclusivo di PagoPA, soggetti non tenuti all’utilizzo esclusivo di PagoPA e soggetti non tenuti all’utilizzo di PagoPA. Per ciascuna ipotesi individua le informazioni da pubblicare e le modalità ammesse, richiamando anche la delibera ANAC n. 77/2022. |
| Art. 39 – Pianificazione e governo del territorio | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio, spesso gestita con documenti urbanistici, varianti, piani e atti di approvazione non sempre ordinati in modo uniforme. | Lo schema, presente nel catalogo ANAC aggiornato al 10 giugno 2026, standardizza la pubblicazione degli atti di pianificazione e governo del territorio. La disciplina dell’art. 39 distingue, tra l’altro, la pubblicazione degli atti definitivi di approvazione dei piani urbanistici e delle varianti, che assume rilievo anche come condizione legale di efficacia. |
| Art. 42 – Interventi straordinari e di emergenza | Schema disponibile / riferimento operativo | Pubblicazione dei provvedimenti contingibili e urgenti o straordinari, con indicazione variabile di deroghe, motivazioni, tempi e costi. | Lo schema richiede una rappresentazione strutturata del provvedimento: normativa che legittima l’adozione, soggetto proponente, soggetto adottante, tipologia, oggetto, estremi, norme eventualmente derogate, motivi della deroga, link al provvedimento, termini temporali, proroghe facoltative, costi previsti e costi effettivi sostenuti. |
Questa seconda tabella evidenzia che il cambiamento recato dall’adozione dei nuovi schemi di pubblicazione non è identico per tutti gli obblighi: in alcuni casi ANAC introduce soprattutto campi e formati più puntuali; in altri chiarisce ambito soggettivo e compatibilità; in altri ancora valorizza il rinvio a banche dati, portali nazionali o sottosezioni già esistenti, per evitare duplicazioni e disallineamenti.
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Applicazione degli schemi aggiornati
Alcuni schemi rendono particolarmente evidente la nuova impostazione. L’art. 12 differenzia gli atti generali in base alla tipologia di soggetto obbligato; l’art. 20 struttura i dati su premi e performance in forma aggregata; l’art. 23 chiarisce il rapporto con la sottosezione “Bandi di gara e contratti”; gli artt. 26 e 27 precisano soglia, condizione legale di efficacia e limiti privacy; l’art. 35 trasforma la scheda procedimento in un modello analitico; l’art. 36 distingue le diverse modalità di utilizzo di PagoPA; l’art. 42 struttura i dati sui provvedimenti straordinari ed emergenziali.
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Nuovi schemi di pubblicazione e impatto sugli enti
L’obbligatorietà dei nuovi schemi deve essere letta in modo graduale.
Per gli schemi relativi agli artt. 4-bis, 13 e 31, l’adeguamento è ormai un obbligo operativo, con decorrenza dal 22 gennaio 2026. Gli enti devono quindi verificare che le relative sottosezioni di “Amministrazione trasparente” siano coerenti con i modelli ANAC aggiornati e con le istruzioni operative.
Per gli altri schemi, il loro utilizzo rappresenta comunque un riferimento qualificato. Anche quando non ancora obbligatori in senso pieno, essi esprimono la direzione dell’Autorità e costituiscono uno strumento utile per migliorare la qualità della pubblicazione, prevenire rilievi in sede di controllo e predisporre l’ente a successivi adeguamenti.
L’adeguamento non riguarda soltanto il RPCT. Coinvolge gli uffici che producono i dati, i responsabili della pubblicazione, gli uffici informatici, gli eventuali fornitori del sito istituzionale, l’OIV o organismo analogo e l’organo di indirizzo, chiamato ad assicurare condizioni organizzative adeguate. La trasparenza diventa quindi un processo, non un adempimento isolato: individuazione del dato, validazione, pubblicazione, aggiornamento, controllo, correzione e monitoraggio.
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Il ruolo delle istruzioni operative
Le istruzioni operative allegate alla delibera n. 495/2024, come modificate dalla delibera n. 481/2025, sono un elemento centrale del nuovo sistema. Esse non si limitano a fornire indicazioni redazionali, ma definiscono il metodo di gestione della pubblicazione. ANAC richiama cinque profili principali: requisiti di qualità delle informazioni; procedure di validazione; controlli, anche sostitutivi; meccanismi di garanzia e correzione; competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse tramite i siti istituzionali.
Il dato deve essere integro, completo, tempestivo, aggiornato, comprensibile, omogeneo, accessibile e riutilizzabile. Deve inoltre essere conforme ai documenti originali, indicare la provenienza quando deriva da rielaborazioni e rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali. La validazione assume un ruolo decisivo: prima della pubblicazione, l’ente deve verificare che il dato sia comprensibile, conforme e attendibile. In caso di difformità lievi, il dato può essere pubblicato provvisoriamente e sostituito appena disponibile un dato conforme; in caso di difformità macroscopiche, il dato non è pubblicabile.
Il controllo deve essere programmato e non può ridursi a una verifica annuale. Il RPCT mantiene un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma può essere supportato da referenti, responsabili degli uffici, strutture interne di controllo e strumenti informatici. Questo approccio si coordina con l’impostazione del PNA 2025 e con la logica programmatoria della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO o del PTPCT, nei quali devono essere definiti responsabilità, flussi informativi, termini e modalità di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. Le FAQ ANAC ricordano che PTPCT e PIAO sono documenti di natura programmatoria e che nella sezione dedicata ad anticorruzione e trasparenza l’amministrazione individua il proprio grado di esposizione al rischio e gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.
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Guida online ANAC e Portale Servizi
Un ruolo importante è svolto anche dalla Guida online del Portale Servizi ANAC.
La Guida supporta enti e amministrazioni nella corretta implementazione e gestione degli obblighi di pubblicazione, nonché nelle attività di monitoraggio e controllo dei dati pubblicati. Essa contiene indicazioni tecniche specifiche per i tre schemi obbligatori di cui alla delibera n. 495/2024, come modificata dalla delibera n. 481/2025, e cioè art. 4-bis, art. 13 e art. 31; contiene inoltre specifiche tecniche per ulteriori quattro schemi, relativi agli artt. 12, 20, 35 e 36, e precisa che le indicazioni tecniche generali possono essere utilizzate dalle amministrazioni anche per gli altri schemi della delibera n. 495/2024 e per i cinque ulteriori schemi della delibera n. 497/2025, in attesa del completamento progressivo del quadro regolatorio. La Guida online è rilevante anche perché non si limita a ribadire gli obblighi, ma fornisce criteri tecnici di pubblicazione. Tra questi rientrano, ad esempio, la possibilità di rendere accessibile l’ultima versione pubblicata anche tramite un alias generico, l’utilizzo del protocollo HTTPS, la configurazione degli header HTTP per supportare CORS ove necessario e l’aggiornamento dei metadati a ogni nuova pubblicazione. La Guida introduce inoltre il tema della “mappa dei link” della sezione “Amministrazione trasparente”, concepita per semplificare l’accesso ai contenuti e associare gli URL ai nodi dell’alberatura della sezione, chiarendo così il contesto e l’obbligo di pubblicazione cui il dato si riferisce.
Gli schemi, dunque, non vanno letti come semplici allegati documentali, ma insieme alle specifiche tecniche e alle indicazioni fornite da ANAC per la corretta pubblicazione. Il collegamento con la Guida online conferma l’evoluzione della trasparenza verso un modello sempre più digitale, standardizzato e verificabile. La sezione “Amministrazione trasparente” non è più soltanto un contenitore di documenti, ma un sistema organizzato di dati pubblici, soggetto a regole di qualità, controlli e criteri tecnici di rappresentazione.
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Considerazioni operative per RPCT ed enti
Per gli enti obbligati, l’aggiornamento degli schemi ANAC richiede una verifica puntuale della propria sezione “Amministrazione trasparente”.
- La prima attività consiste nel controllare gli schemi già obbligatori: art. 4-bis, art. 13 e art. 31. Per ciascuno di essi occorre verificare che la sottosezione sia presente, correttamente denominata, popolata secondo il modello ANAC, aggiornata e coerente con le istruzioni operative. La seconda attività consiste nel mappare gli altri schemi disponibili, verificando quali siano applicabili all’ente e quali possano essere utilizzati come riferimento operativo per migliorare la qualità delle pubblicazioni.
- La terza attività riguarda la gestione dei casi di non applicabilità: laddove un obbligo non sia compatibile con la natura o le funzioni dell’ente, non è consigliabile lasciare la pagina vuota, ma occorre inserire una motivazione chiara, secondo la formula indicata dagli schemi ANAC.
- La quarta attività riguarda la revisione dei flussi interni. Il RPCT deve poter contare su uffici responsabili della produzione del dato, su un sistema di validazione, su tempi di trasmissione certi e su modalità di controllo periodico. In assenza di una governance interna, anche la pubblicazione formalmente corretta rischia di diventare rapidamente incompleta o non aggiornata.
Infine, occorre coordinare la sezione “Amministrazione trasparente” con le banche dati nazionali e con i portali ANAC, evitando duplicazioni inutili e rinvii non corretti. La logica dei nuovi schemi, anche alla luce dell’art. 8 del D.L. 19/2026 convertito dalla Legge n. 50/2026, valorizza infatti i collegamenti ipertestuali alle fonti dati ufficiali quando la normativa consente di assolvere l’obbligo mediante rinvio.
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Conclusioni
L’aggiornamento degli schemi ANAC segna un passaggio rilevante nella disciplina della trasparenza amministrativa. Dopo una prima fase incentrata sulla costruzione dell’albero di “Amministrazione trasparente” e sull’individuazione degli obblighi, l’attenzione si sposta oggi sulla qualità del dato, sulla standardizzazione delle pubblicazioni e sulla verificabilità dell’adempimento. La trasparenza non è più soltanto pubblicare, ma pubblicare bene: con dati completi, aggiornati, comprensibili, accessibili, riutilizzabili e collocati nella sezione corretta.
Gli schemi ANAC rappresentano quindi uno strumento operativo per amministrazioni, società pubbliche, ordini professionali, RPCT, OIV e fornitori dei portali istituzionali. La loro utilità non si esaurisce nell’adempimento formale, ma consiste nel rendere la sezione “Amministrazione trasparente” più ordinata, controllabile e realmente utile per cittadini, imprese e stakeholder. In questa prospettiva, il nuovo sistema degli schemi di pubblicazione va letto come un passaggio dalla trasparenza documentale alla trasparenza organizzata: meno pagine vuote o documenti dispersi, più dati strutturati, validati e coerenti con un modello nazionale comune.







