Recinzioni e titoli edilizi: quando l’opera rientra in edilizia libera
(C. Stato 10 giugno 2026, n. 4676)
La corretta qualificazione giuridica dell’intervento di realizzazione di una recinzione e, di conseguenza, l’individuazione del regime abilitativo edilizio ad esso applicabile costituiscono la problematica affrontata dalla pronuncia in commento.
È stato per vero ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’installazione di una recinzione, specialmente se di modeste dimensioni e con scarso impatto visivo, così da non implicare un’apprezzabile alterazione ambientale, rientra nell’ambito dell’edilizia libera.
In particolare, la sentenza ha affermato – in continuità e coerenza con pregressi arresti (C. Stato 34/2020, 8178/2019 e 10/2016; C. Stato 8267/2022 e 6048/2020; C. Stato 3661/2018 e 5908/2017) – che «l’apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà, rientra nello ius excludendi alios e si inquadra, anche in relazione ai materiali utilizzati, tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all’art. 6, comma 1, lettera e-ter), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera e non richiede alcun titolo edilizio».
In ispecie, la recinzione era composta da una rete di fil di ferro verde montata su un cordolo in calcestruzzo armato totalmente interrato, non provvisto di pannelli o muri che coprissero la visuale e senza un effettivo muretto di sostegno. Il Consiglio di Stato ha reputato che siffatta opera, per la sua esiguità e per la sua natura non impattante, non rientrasse nell’esercizio dello ius aedificandi, annoverandosi piuttosto in quello dello ius excludendi alios, come tale sotteso a una facoltà coessenziale del diritto dominicale di cui al disposto dell’art. 841 del Codice civile. Sicché, seppur ipoteticamente fosse stata più impattante ma non costituente un volume o una struttura di sostegno volumetrica, la recinzione sarebbe stata assentibile con una mera segnalazione certificata di inizio attività (cfr. TAR Campania, NA, 7787/2021).
In tal senso, era stata annullata un’ordinanza di demolizione relativa a una recinzione costituita da paletti in ferro bullonati al suolo e catenella antiintrusione, ritenuta scevra del carattere di permanenza né determinativa di una modificazione stabile e pervasiva dell’ambiente (TAR Calabria, CZ, 2094/2021, che richiama C. Stato 8600/2019).
Analogamente era stato stabilito che la modesta recinzione costituita da rete metallica sorretta da paletti di ferro o legno senza muretto di sostegno non richiedesse il permesso di costruire (TAR Campania, SA, 298/2021, che richiama, fra le altre, TAR Calabria, CZ, 270/2019; TAR Campania, SA, 735/2017 e 430/2011; TAR Piemonte 1342/2015; TAR Puglia, BA, 1236/2015; TAR Lombardia, MI, 6266/2009. Ma anche TAR Toscana 1415/2021, che – oltre alla già citata C. Stato 8600/2019 – richiama TAR Puglia, BA, 1163/2021).
A ben vedere, purché sia preordinata a un’oggettiva esigenza dell’edificio principale nonché funzionalmente inserita al suo servizio e nondimeno sfornita di un autonomo valore di mercato indi non comportante ulteriore “carico urbanistico” (cfr. C. Stato 3133/2024), la recinzione può assurgere alla stregua di pertinenza urbanistica, la cui nozione è più restrittiva rispetto a quella civilistica ex art. 817 del Codice civile.
La distinzione tra ius excludendi alios e ius aedificandi era stata in precedenza acclarata finanche dal giudice delle leggi (Corte cost. 175/2019).
Dal punto di vista paesaggistico, laddove ubicanda in area sottoposta all’afferente vincolo, non v’è chi non veda che la realizzazione di una recinzione sia sussumibile nella fattispecie di cui al punto 21 dell’allegato B al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (cfr. C.G.A. 599/2023). Vieppiù, trattandosi di intervento irrilevante ai fini dell’incolumità pubblica, è argomentabile l’applicazione del disposto dell’art. 94-bis, comma 3-bis, n. 1, del D.P.R. 380/2001; di talché non sussiste necessità di autorizzazione preventiva né di parere sismico di cui alla normativa tellurica (cfr., specificamente con riferimento – anche – a una ringhiera frangivista, C.G.A. 689/2025).







