Saremo chiusi dal 08/08 al 18/08 compresi, in questo periodo non saranno effettuate spedizioni.

Dal 1933 Editoria | Formazione | Consulenza

Aree tematiche: Compliance normativa · Pubblica amministrazione

Inconferibilità incarico dirigenziale in comunità montana a chi proviene da GAL partecipato

di: Rosalisa Lancia

Tempo di lettura:6–10 minuti

Il passaggio da un Gruppo di Azione Locale a un incarico dirigenziale presso la Comunità montana che partecipa al GAL può incontrare inconferibilità ex art. 4 del D.Lgs. 39/2013. ANAC chiarisce come verificare il requisito “in provenienza” e quello “in destinazione” e precisa gli effetti del periodo di raffreddamento di un anno.

Fattispecie

Un interessante parere ANAC del 29 luglio 2026 affronta il caso di una Comunità montana che intende assumere, mediante scorrimento di una graduatoria di pubblico concorso, una persona attualmente dipendente di un GAL – Gruppo di Azione Locale, con qualifica di quadro e funzioni di Direttore. La Comunità montana intende attribuire alla persona, una volta assunta, la responsabilità del Servizio Affari Generali e Gestione Documentale e, in un momento successivo, anche le funzioni di Segretario dell’ente.

Il RPCT ha quindi chiesto ad ANAC se tale percorso possa determinare una causa di inconferibilità ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 39/2013.

Il quesito posto va oltre la singola vicenda. Consente infatti di comprendere come debba essere applicata la disciplina sulle inconferibilità quando il soggetto proviene da una realtà formalmente privatistica, ma partecipata dall’amministrazione che intende successivamente conferirgli un incarico pubblico.

 

I soggetti: che cosa sono GAL e Comunità montana

Per comprendere il ragionamento di ANAC è utile partire dai due soggetti coinvolti.

Il GAL – Gruppo di Azione Locale è un organismo locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati del territorio, chiamato a elaborare e attuare strategie di sviluppo locale. I GAL possono assumere diverse forme giuridiche; nel caso esaminato da ANAC, il GAL è costituito come società cooperativa a responsabilità limitata, senza finalità di lucro.

La Comunità montana è invece un ente che associa più comuni montani per l’esercizio coordinato di funzioni e per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio montano. Nel caso sottoposto all’Autorità essa è qualificata espressamente come pubblica amministrazione e, pertanto, è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Il dato decisivo è che la Comunità montana possiede una partecipazione pari all’8,63% del GAL.

Proprio questa partecipazione consente ad ANAC di ricondurre il GAL alla categoria degli “enti di diritto privato regolati o finanziati” dall’amministrazione conferente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 39/2013.

La norma considera infatti tali, tra gli altri, gli enti di diritto privato nei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico possieda una partecipazione minoritaria. ANAC ricorda inoltre che i tre elementi indicati dalla disposizione – regolazione, partecipazione minoritaria e finanziamento – devono essere letti in via disgiuntiva: è sufficiente che ne ricorra uno solo. Nel caso esaminato, pertanto, la partecipazione dell’8,63% è già sufficiente ai fini della qualificazione rilevante per il decreto.

 

La disamina: provenienza e destinazione

L’art. 4 del D.Lgs. 39/2013 è costruito su una verifica che guarda contemporaneamente al passato professionale del soggetto e al nuovo incarico che l’amministrazione intende attribuirgli.

ANAC distingue opportunamente i due elementi. Il requisito in provenienza riguarda l’attività esercitata nell’anno precedente il conferimento: occorre verificare se il soggetto abbia svolto incarichi o ricoperto cariche presso un ente di diritto privato regolato o finanziato dall’amministrazione conferente. Il requisito in destinazione riguarda invece l’incarico pubblico che si intende attribuire. Nel caso esaminato vengono in considerazione due ipotesi differenti: un incarico dirigenziale esterno, per il quale assume rilievo anche lo specifico settore o ufficio interessato, e un incarico amministrativo di vertice.

La distinzione è essenziale, perché conduce ANAC a formulare due diverse valutazioni per i due incarichi che la Comunità montana intende attribuire.

 

Il requisito in provenienza: il Direttore del GAL

Sul versante della provenienza, la situazione è piuttosto chiara.

La persona interessata è dipendente a tempo indeterminato e part time del GAL, con qualifica di quadro e attribuzione delle funzioni di Direttore. Non siamo, quindi, di fronte a una collaborazione episodica o a una funzione meramente consultiva, ma a una posizione stabile caratterizzata dall’esercizio di funzioni direttive. A ciò si aggiunge, come visto, che il GAL è partecipato per l’8,63% dalla Comunità montana.

Per ANAC il requisito in provenienza previsto dall’art. 4 deve pertanto ritenersi integrato: da una parte vi è una posizione qualificata e stabile ricoperta nel GAL; dall’altra, quel GAL rientra nella nozione di ente di diritto privato regolato o finanziato dall’amministrazione che dovrebbe conferire il nuovo incarico. ANAC esclude inoltre che possa operare l’esimente prevista dal comma 1-bis dell’art. 4, che sottrae al divieto le attività pregresse aventi carattere occasionale, non esecutivo o di controllo. Le funzioni di Direttore attribuite al soggetto interessato con qualifica di quadro non presentano, secondo l’Autorità, tali caratteristiche.

 

Il primo incarico in destinazione: Responsabile del Servizio Affari Generali

La prima posizione che la Comunità montana intende attribuire è quella di Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Documentale. La persona sarebbe assunta mediante lo scorrimento di una graduatoria concorsuale vigente relativa alla qualifica di dirigente a tempo pieno e indeterminato.

Questo elemento non esclude l’applicazione del D.Lgs. 39/2013. ANAC chiarisce infatti un aspetto particolarmente utile sul piano operativo: la partecipazione a un concorso pubblico non è impedita dalle cause di inconferibilità. La verifica prevista dal decreto deve essere effettuata, in concreto, al momento in cui l’incarico viene conferito. Neppure il fatto che l’accesso avvenga mediante una graduatoria formata a seguito di pubblico concorso impedisce, quindi, di qualificare la successiva attribuzione delle funzioni come incarico dirigenziale esterno ai fini del D.Lgs. 39/2013. Nel caso concreto, il Responsabile del Servizio esercita in via esclusiva competenze di amministrazione e gestione. Inoltre, al momento del conferimento, la persona proviene da un soggetto privato e non possiede la qualifica di dirigente pubblico né è dipendente di una pubblica amministrazione.

Vi è poi un ulteriore elemento determinante: il Servizio Affari Generali e Gestione Documentale esercita anche poteri nei confronti delle partecipate della Comunità montana, tra le quali figura lo stesso GAL di provenienza. È proprio questo collegamento a integrare la fattispecie dell’art. 4, comma 1, lett. c), che non preclude qualsiasi incarico dirigenziale, ma quello relativo allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento nei confronti dell’ente privato di provenienza.

 

La soluzione di ANAC: l’assunzione è possibile, quello specifico incarico no

Da queste premesse ANAC trae una conclusione particolarmente significativa. Per il periodo di un anno, corrispondente al periodo di raffreddamento previsto dall’art. 4, l’incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali e Gestione Documentale è inconferibile al soggetto proveniente dal GAL.

Questo, però, non significa che la persona non possa essere assunta dalla Comunità montana. L’Autorità distingue nettamente l’assunzione dal conferimento dello specifico incarico dirigenziale: la Comunità montana può procedere all’assunzione mediante lo scorrimento della graduatoria, ma durante il periodo di raffreddamento dovrà attribuire al nuovo dirigente un incarico diverso, non riconducibile allo specifico settore o ufficio che esercita i poteri rilevanti nei confronti del GAL.

È probabilmente questo uno dei passaggi di maggiore interesse del parere: l’inconferibilità non investe automaticamente il rapporto di lavoro con l’amministrazione, ma il conferimento dell’incarico che presenta il collegamento vietato dalla legge.

 

Il secondo incarico in destinazione: il Segretario della Comunità montana

Diversa è la valutazione relativa alle successive funzioni di Segretario. Lo Statuto della Comunità montana prevede che il Segretario sia scelto dal Presidente tra i dirigenti in servizio presso l’ente e gli attribuisce una posizione chiaramente apicale: dirige complessivamente l’attività gestionale, svolge funzioni di raccordo tra organi politici e struttura tecnico-amministrativa e presta assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’ente. ANAC riconduce quindi tale posizione agli “incarichi amministrativi di vertice” di cui all’art. 1, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 39/2013 e, conseguentemente, all’art. 4, comma 1, lett. a).

Qui la preclusione opera in modo diverso rispetto allo specifico incarico dirigenziale. La persona potrà essere nominata Segretario soltanto dopo essere stata assunta e inserita nell’organico della Comunità montana come dirigente. ANAC raccomanda tuttavia all’ente di attendere un anno dalla data dell’assunzione, così da lasciare decorrere integralmente il periodo di raffreddamento derivante dal precedente incarico presso il GAL. Prima del decorso di tale termine, infatti, il conferimento dell’incarico amministrativo di vertice determinerebbe la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a).

Approfondimento consigliato da LEGIS

Indicazioni conclusive

Il parere offre alcune indicazioni operative di carattere generale particolarmente utili per le amministrazioni chiamate a conferire incarichi a soggetti provenienti da GAL, società partecipate o altri organismi di diritto privato collegati all’ente pubblico.

  • La prima è che la natura privatistica dell’ente di provenienza non esclude affatto l’applicazione del D.Lgs. 39/2013. Occorre verificare se ricorra uno dei rapporti individuati dal decreto con l’amministrazione conferente. Nel caso esaminato è stata sufficiente la partecipazione minoritaria dell’8,63% della Comunità montana nel GAL.
  • La seconda è che occorre analizzare separatamente incarico in provenienza e incarico in destinazione. Nel primo caso rilevano natura e contenuto effettivo dell’attività precedentemente svolta; nel secondo occorre stabilire quale tipo di incarico pubblico debba essere conferito e, nel caso degli incarichi dirigenziali esterni, se esso riguardi proprio il settore o l’ufficio che esercita i poteri rilevanti sull’ente privato di provenienza.
  • La terza indicazione riguarda gli effetti dell’inconferibilità. Il D.Lgs. 39/2013 non vieta la partecipazione al concorso né, nel caso esaminato, impedisce l’assunzione presso la Comunità montana. Impedisce invece, durante il periodo di raffreddamento, il conferimento dello specifico incarico dirigenziale collegato al GAL e dell’incarico amministrativo di vertice.

Il caso esaminato da ANAC mostra quindi bene la logica preventiva dell’art. 4: evitare che chi ha appena esercitato funzioni direttive presso un soggetto privato collegato all’amministrazione possa transitare immediatamente in una posizione pubblica dalla quale esercitare poteri sul medesimo soggetto o assumere il vertice amministrativo dell’ente. La verifica, perciò, non può fermarsi alla domanda “da quale ente proviene il candidato” ma deve proseguire chiedendosi “quali funzioni esercitava” ovvero  “quale rapporto esiste tra quell’ente e l’amministrazione conferente” e, soprattutto, “quale incarico gli verrà concretamente attribuito”.

Mettendo in correlazione queste tre verifiche che emerge, nel caso concreto, l’eventuale causa di inconferibilità.