Dal 1933 Editoria | Formazione | Consulenza

Aree tematiche: Appalti e contratti pubblici · Professioni e responsabilità · Progettazione e costruzioni

Cumulo DL e CSE: requisiti di gara e fase esecutiva

di: Antonella Martellotta

Tempo di lettura:3–5 minuti

Cumulo DL e CSE: C. Stato 21/09/2026, n. 6984 chiarisce che l’art. 114, comma 4, del Codice disciplina la fase esecutiva e non introduce un requisito di partecipazione, salvo diversa previsione della lex specialis.

In merito al cumulo DL e CSE, l’art. 114, comma 4, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, in quanto disposizione inserita nella disciplina dell’esecuzione del contratto, non configura un requisito di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. L’eventuale incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rileva, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, nella fase esecutiva e non può essere convertita, mediante eterointegrazione della disciplina di gara, in una causa di esclusione.

C. Stato 21/09/2026, n. 6984 segna un passaggio di particolare rilievo nell’interpretazione dell’art. 114, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, riformando TAR Puglia, BA, 23/01/2026, n. 85, che aveva ritenuto che, per gli appalti di lavori di importo superiore a un milione di euro, la disposizione introducesse un divieto di cumulo tra le funzioni di DL e CSE, tale da eterointegrare la lex specialis anche in assenza di un’espressa previsione sul punto e da configurare, già in fase di gara, una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione.

Il Consiglio di Stato muove, invece, dalla collocazione sistematica dell’art. 114 nel Codice e riconduce la disposizione alla disciplina della fase esecutiva, escludendo che essa possa, di per sé, introdurre un requisito di partecipazione alla gara. L’eventuale incompatibilità tra le due funzioni non si traduce, pertanto, automaticamente in una causa espulsiva, né può essere anticipata alla fase partecipativa attraverso un meccanismo di eterointegrazione della legge di gara.

Il passaggio è particolarmente significativo perché delimita l’ambito stesso dell’eterointegrazione della lex specialis: questa può operare in presenza di una lacuna rispetto a prescrizioni che l’ordinamento impone come necessarie ai fini della partecipazione, ma non può essere utilizzata per trasferire alla fase di gara una regola che attiene, invece, all’assetto organizzativo dell’esecuzione. Nel caso esaminato, peraltro, il disciplinare non conteneva alcuna previsione espressa che imponesse la separazione tra DL e CSE già al momento dell’offerta e, anzi, ammetteva in termini generali che uno stesso soggetto potesse assumere più prestazioni specialistiche.

 

Cumulo DL e CSE, il quadro

La decisione si inserisce, peraltro, in un quadro interpretativo non univoco. Lo stesso Consiglio di Stato dà atto del diverso orientamento espresso da TAR Abruzzo, AQ, 13/05/2026, n. 328, che aveva escluso la possibilità di ricavare dall’art. 114, comma 4, un automatico divieto di cumulo fondato sul solo superamento della soglia del milione di euro. La pronuncia in commento compie però un passaggio ulteriore: anche ove ricorra un’effettiva incompatibilità funzionale tra DL e CSE, questa non si identifica, per ciò solo, con una causa di esclusione, dovendo restare distinto il piano dell’organizzazione dell’esecuzione da quello dei requisiti necessari per l’accesso alla gara.

Approfondimento consigliato da LEGIS

Assume particolare rilievo, anche sul piano operativo, l’affermazione secondo cui il superamento della soglia di un milione di euro non determina, di per sé, l’incompatibilità tra le due figure. Il Consiglio di Stato riconduce infatti la non cumulabilità alla ricorrenza congiunta del dato economico, della complessità dei lavori e della presenza di rischi di interferenza, con la conseguenza che, anche oltre tale soglia, il cumulo DL e CSE non risulta automaticamente precluso ove tali ulteriori condizioni non sussistano.

Ne deriva che l’eventuale non cumulabilità delle funzioni deve essere verificata in executivis, salvo che la stazione appaltante abbia espressamente anticipato tale vincolo alla fase di partecipazione. Il discrimine non è, dunque, soltanto quello tra cumulo DL e CSE consentito e cumulo DL e CSE vietato, ma quello, più rilevante sul piano sistematico, tra regole di partecipazione e regole di esecuzione.

La medesima impostazione sorregge anche il secondo snodo della pronuncia. Poiché l’incompatibilità non incideva su un requisito originario di partecipazione, la sua emersione non imponeva l’esclusione del concorrente. La presenza, nel gruppo di lavoro già indicato in gara, di altro professionista munito dell’abilitazione richiesta dall’art. 98 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 consentiva una diversa distribuzione delle funzioni senza alterare l’identità dell’offerta tecnica. Il Consiglio di Stato riconduce così l’operazione a una rimodulazione interna dei ruoli tra componenti già appartenenti al medesimo gruppo di lavoro, piuttosto che a una modifica sostanziale dell’offerta.

Approfondimento consigliato da LEGIS

In questa prospettiva, la pronuncia individua un limite preciso all’operatività espulsiva dell’art. 114, comma 4: l’incompatibilità tra DL e CSE, ove ricorrente, non coincide con un difetto dei requisiti di partecipazione e non può essere trasformata in causa di esclusione se tale effetto non è chiaramente previsto dalla disciplina di gara. Il Consiglio di Stato separa così il piano dell’ammissibilità dell’offerta da quello della corretta organizzazione dell’esecuzione, riaffermando che l’eterointegrazione della lex specialis non può spingersi sino a introdurre ex post una regola espulsiva non desumibile in modo univoco né dal Codice né dagli atti di gara.