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Aree tematiche: Appalti e contratti pubblici · Compliance normativa · Pubblica amministrazione

Benefici economici: cosa significa “importo corrisposto”

di: Rosalisa Lancia

Tempo di lettura:2–3 minuti

L’articolo esamina gli obblighi di trasparenza per la concessione di benefici economici, chiarendo criteri applicativi, contenuti da pubblicare e il significato della voce “importo corrisposto” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Con Atto del Presidente del 10 luglio u.s., in risposta ad un quesito interpretativo, ANAC ha riepilogato le indicazioni già fornite sugli obblighi di trasparenza applicabili agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi erogati a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e ha fornito chiarimenti in riferimento alla pubblicazione alla voce “importo corrisposto” (artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013).

Rispetto al riepilogo delle informazioni, nel riportarsi alle precedenti pronunce e in particolare alla paradigmatica delibera n. 468/2021, in via preliminare l’Autorità ha ricordato che per atti di “concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi” si intendono i provvedimenti attributivi di vantaggi economici di cui all’art. 12 della l. 241/1990, ovvero vantaggi che migliorano la situazione economica dell’interessato in assenza di una controprestazione in favore del concedente, ricomprendendo sia erogazioni in danaro sia prestazioni di tipo assistenziale.

Chiarito l’ambito di applicazione, ANAC ha rammentato che le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti hanno l’obbligo di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a € 1.000 e che tale pubblicazione costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente, prima della liquidazione delle somme.

Specificatamente, al fine di garantire la trasparenza dell’attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’art. 26, comma 1, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che individuano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi ed altresì, ai sensi dell’art. 27, pubblicano gli elementi informativi riguardanti le singole concessioni.

Rispetto a tali elementi informativi delle singole liberalità, l’Autorità ha precisato che:

  • devono essere pubblicati solo gli atti che dispongono l’erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari e di importo superiore a mille euro;
  • la pubblicazione è condizione legale di efficacia dell’atto di concessione e deve essere effettuata dall’amministrazione competente a decidere sull’attribuzione del beneficio e ad adottare il relativo provvedimento;
  • è sempre vietata la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora dagli stessi sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
  • non sono soggetti a pubblicazione gli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui i benefici sono concessi;
  • la pubblicazione dei dati è sostituita dalla pubblicazione del collegamento ipertestuale al Registro Nazionale degli Aiuti qualora i dati siano già presenti in quest’ultimo;
  • rispetto alla modalità seguita per l’individuazione del beneficiario, devono essere pubblicati gli avvisi pubblici contenenti i requisiti per poter fruire del beneficio, per determinare la graduatoria dei beneficiari e le modalità per la presentazione dell’istanza.

Rispetto poi al singolo atto di concessione, l’Autorità evidenzia che sono oggetto di pubblicazione l’anno di pubblicazione del provvedimento, i beneficiari (anche in tal caso escludendo i nominativi dai quali sia possibile ricavare informazioni sulla situazione di disagio economico o sullo stato di salute del beneficiario), l’importo liquidato e la norma alla base dell’attribuzione.

Rispetto al significato della locuzione “importo corrisposto” l’Autorità ha chiarito che, al fine di garantire l’adempimento agli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 27 D.lgs. 33/2013, le amministrazioni devono pubblicare l’importo liquidato e non anche l’importo impegnato; riconoscendo, tuttavia, la facoltà alle amministrazioni di pubblicare anche tale ulteriore informazione per garantire una maggior trasparenza sull’attività amministrativa.