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Impianti FER in aree non idonee: illegittima la moratoria regionale

di: Mario Tocci

Tempo di lettura:6–8 minuti

Impianti FER in aree non idonee: Corte cost. 23/07/2026, n. 144 dichiara illegittima la sospensione generalizzata delle autorizzazioni prevista dalla Sardegna e ribadisce i limiti regionali nella disciplina delle fonti rinnovabili.

Con Corte cost. 23/07/2026, n. 144, per vero destinata a compulsare un dibattito normativo e dottrinario molto intenso, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b), della L. reg. Sardegna 06/11/2025, n. 31, che aveva aggiunto il comma 7-bis all’art. 1 della L. reg. Sardegna 05/12/2024, n. 20.

A mente di siffatto disposto, la Regione, tramite regolamento da adottarsi entro novanta giorni, avrebbe individuato direttive per l’applicazione della disciplina relativa agli impianti FER ricadenti in aree non idonee; nelle more, sarebbero stati sospesi i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti de quibus nelle aree stesse, sia per le istanze già presentate prima dell’entrata in vigore della legge, sia per le nuove istanze, con l’unica eccezione degli impianti finalizzati all’autoconsumo o al servizio di comunità energetiche.

La questione centrale riguarda la portata della potestà legislativa della Regione Sardegna in materia di produzione di energia, nonché i limiti imposti dai principi fondamentali della legislazione statale e dagli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

Il giudice delle leggi ha costantemente ribadito che, per le Regioni ordinarie, la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientra nella competenza legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. (Corte cost. 69/2018 e 124/2010). Per la Regione autonoma Sardegna viene invece in rilievo la competenza statutaria concorrente in materia di «produzione e distribuzione dell’energia elettrica», attribuita dall’art. 4, lett. e), dello statuto speciale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti dagli artt. 3 e 4 del medesimo statuto: Costituzione, principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, obblighi internazionali e interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali e principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

Impianti FER in aree non idonee e moratoria regionale

In ispecie, è stato richiamato il D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, attuativo della Dir. UE 2018/2001 e coerente con gli obiettivi fissati dal Reg. UE 2021/1119, come fonte di principi fondamentali in materia di energia. In particolare, l’art. 20, comma 6, del menzionato decreto, vigente al momento dell’adozione della legge regionale censurata e successivamente abrogato, vietava l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee. Tale divieto era funzionale al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, che sono di cruciale rilievo per la tutela dell’ambiente e per le future generazioni (Corte cost. 216/2022). La Corte ricorda inoltre che, più di recente, il D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190 ha riordinato la disciplina e recepito, all’art. 3, il principio eurounitario di prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

La disposizione regionale impugnata, introducendo una sospensione automatica e generalizzata dei procedimenti autorizzativi per gli impianti FER in aree non idonee, si è posta in contrasto diretto con il predetto principio.

La Corte aveva già avuto modo di censurare misure regionali aventi analoga struttura di blocco generalizzato dei procedimenti autorizzativi di impianti FER: sia con Corte cost. 28/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. reg. Sardegna 5/2024, introduttiva di una moratoria generalizzata di 18 mesi; sia con Corte cost. 27/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. reg. Abruzzo 1/2022, prorogante una moratoria sulle autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici.

La Consulta ha vieppiù sottolineato che la transizione energetica è un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo e che le competenze regionali in materia urbanistica e paesaggistica non possono tradursi in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti FER (Corte cost. 184/2025). Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito l’impossibilità per le Regioni di frapporre ostacoli non previsti dal legislatore statale alla realizzazione di impianti FER (C. Stato 25/05/2026, n. 4201).

Donde, la censurata normativa, nel disporre un blocco procedimentale, ha ecceduto i limiti delle competenze legislative riconosciute alla Regione, violando gli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale e ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili di matrice eurounitaria, recepito, nel quadro normativo rilevante ratione temporis, dall’art. 20, comma 6, del D. Leg.vo 199/2021.

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La Corte costituzionale ha chiarito in diverse pronunce il significato e la funzione della nozione di «aree idonee» e «aree non idonee» per l’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile. In particolare, la Corte ha affermato che la qualificazione di inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (Corte cost. 134/2025, richiamata da Corte cost. 184/2025).

Nel quadro normativo rilevante ratione temporis, il sistema delineato dal D. Leg.vo 199/2021 e dalla giurisprudenza costituzionale configurava l’individuazione delle aree idonee come uno strumento di accelerazione dei procedimenti autorizzativi, mediante l’applicazione di un iter semplificato e più rapido, coerente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione. Le aree non qualificate come idonee non erano, per ciò solo, sottratte alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, ma restavano accessibili mediante i procedimenti autorizzativi ordinari, nel rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali previste dall’ordinamento. Questa impostazione esclude letture restrittive idonee a determinare effetti di blocco o di paralisi generalizzata dello sviluppo del settore al di fuori di perimetri predeterminati (Corte cost. 184/2025).

La Consulta ha costantemente censurato limiti generali e divieti indiscriminati posti dalle Regioni alla localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Corte cost. 177/2021, 148/2019 e 69/2018). Nel precedente assetto normativo, l’individuazione delle aree non idonee doveva avvenire all’esito di un’apposita istruttoria amministrativa e sfociare in un atto di programmazione di natura amministrativa (Corte cost. 216/2022). Nel quadro successivamente delineato dal D. Leg.vo 199/2021 e dal D.M. 21/06/2024, Corte cost. 134/2025 ha invece riconosciuto alle Regioni la possibilità di individuare con legge anche le aree non idonee, precisando però che tale qualificazione non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico e che la decisione definitiva sulla realizzazione dell’impianto deve essere assunta all’esito del singolo procedimento autorizzativo.

La legge regionale sarda, nel sospendere i procedimenti in atto e impedire l’esame di nuove domande sino all’emanazione del regolamento, di fatto disegnava un quadro di governo del territorio e della produzione di energia da impianti FER tale per cui, nelle aree non idonee, non sarebbe stata possibile l’installazione di alcun impianto. Ciò si poneva in contrasto con la normativa quadro statale e con la richiamata giurisprudenza costituzionale.

La Regione Sardegna aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che il parametro interposto evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ossia l’art. 20, comma 6, del D. Leg.vo 199/2021, fosse stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. q), del D.L. 21/11/2025, n. 175 (conv. L. 15/01/2026, n. 4) prima della notificazione del ricorso introduttivo.

La Corte ha disatteso l’eccezione, affermando che, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, rileva la circostanza che la disposizione evocata quale parametro interposto fosse vigente ed efficace al momento dell’adozione della normativa regionale impugnata. In sostanza, la sopravvenuta abrogazione della disposizione evocata non determina l’inammissibilità delle questioni, permanendo la necessità di scrutinare la legittimità costituzionale della disciplina regionale impugnata con riguardo al contesto ordinamentale vigente al momento della sua adozione e ai suoi effetti.

Trattasi di principio coerente con la giurisprudenza costituzionale sulla successione dei parametri interposti, secondo cui la legittimità di una norma regionale va valutata alla luce del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore (Corte cost. 223/2021). Diversa è l’ipotesi in cui la norma interposta sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, poiché la sua caducazione opera ex tunc e può privare la questione del parametro di riferimento (Corte cost. 197/2015). In ispecie, l’art. 20, comma 6, del D. Leg.vo 199/2021 era pienamente vigente ed efficace al momento dell’adozione della L. reg. Sardegna 31/2025. D’altronde, come precisato dalla Consulta, l’evoluzione del quadro normativo successiva all’adozione della legge regionale non è idonea a elidere retroattivamente il parametro evocato, né a privare di rilevanza la verifica della conformità costituzionale della normativa impugnata nel contesto in cui essa è stata emanata, poiché le questioni di legittimità costituzionale della disposizione regionale vanno scrutinate in riferimento alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna nel perimetro definito da Corte cost. 28/2025. Ciò garantisce che le leggi regionali siano valutate rispetto ai principi statali e costituzionali vigenti al momento della loro adozione, senza che successive modifiche della legislazione statale possano sanare ex post vizi di legittimità originari.